I rifiuti da attività di manutenzione e disinfestazione nella prospettiva del RENTRI
Con le rilevanti modifiche introdotte dal d.lgs. 116/2020, di recepimento del c.d. “Pacchetto Economia Circolare”, il comma 19 dell’art. 193, rubricato Trasporto dei rifiuti, del d.lgs. 3 aprile 2005, n. 152 (C.d. Codice dell’Ambiente) è stato completamente riscritto e ha apportato significative novità.
Questo il testo con cui oggi l’interprete e gli operatori di settore devono confrontarsi:
“19. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edilizi, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.”
Innanzitutto ha contemplato espressamente, per la prima volta, i rifiuti derivanti dalle “attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82”, ossia di cui alla legge di “Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” (per brevità disciplina delle attività di disinfestazione), nell’ambito della disciplina sui rifiuti “derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edilizi”: il minimo comun denominatore tra rifiuti da manutenzione, rifiuti da piccoli interventi edilizi e rifiuti da disinfestazione è l’essere generati presso la sede del cliente e non quindi presso la sede o unità ove il produttore dei rifiuto (manutentore/disinfestatore) svolge le propria attività d’impresa.
La norma ha poi previsto che tutti i rifiuti derivanti dalle citate attività “si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.”
L’inclusione dei rifiuti da attività di disinfestazione eseguite presso terzi nella ora citata fictio iuris rappresenta un elemento di grande novità per le conseguenze che ciò ha comportato sulle concrete modalità di gestione dei rifiuti generati, al pari dei rifiuti prodotti da attività manutentive e piccoli interventi edilizi, in un luogo diverso dalla sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. E ciò a tutto vantaggio degli operatori di settore impegnati in un ambito ove i contrasti e le difficoltà interpretative, nel passato, non sono mancate (in questi termini, si veda, Circolare MITE 14.05.2021 n. 51657 all’art. 193, c. 19 ove è stato chiaramente specificato che nella nozione di attività di manutenzione in generale rientrano «anche alcune tipologie di attività (piccoli interventi edili, attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82), rispetto alle quali, in precedenza, si erano registrate, sul territorio, interpretazioni non coincidenti.»).
Sotto altro rilevante profilo, il secondo periodo del comma 19 ha introdotto importanti agevolazioni gestionali in quanto, nel caso di produzione di “quantitativi limitati” di rifiuti, tali da non giustificare “l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività” (ossia presso la sede del cliente), il disinfestatore/produttore del rifiuto può accompagnare “il trasporto” del rifiuto “dal luogo di effettiva produzione alla sede,” con un semplice documento di trasporto (DDT) anziché con un Formulario di Trasporto dei rifiuti c.d. FIR. Degna di nota è la circostanza che il comma ha espressamente disposto che si tratta di un “trasporto” di rifiuti che viaggiano su strada e non di mera “movimentazione”[1]: ragion per cui è pacifico che il disinfestatore dovrà essere iscritto almeno in Cat. 2-bis dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ex art. 212, c. 8), l’iscrizione che costituisce titolo per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti perché si effettua una «gestione dei rifiuti» (art. 183, lett. n). La Cat. 2-bis è riservata ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o 30 lt al giorno “a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”, come nel caso dell’attività di disinfestazione. Va da sé che se il trasporto di rifiuti speciali pericolosi eccede i predetti limiti l’operatore dovrà considerare la possibilità di avvalersi di un trasportatore terzo iscritto nella categoria 5 (riservata alla Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), o di iscriversi egli stesso in categoria 5 (ferma restando la facoltà di frazionare il carico in più prese in giorni diversi per rispettare il limite summenzionato).
Ad oggi l’art. 193, c. 19 del Codice dell’Ambiente non è stata oggetto di alcuna ulteriore modifica «formale» ma la disciplina del c.d. RENTRI – Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, introdotta nel 2023 e ad attuazione progressiva, ha avuto e sta avendo delle importanti ricadute sulla gestione amministrativa dei rifiuti da disinfestazione (FIR e Registro di C&S).
Come noto il Decreto Ministeriale, 4 aprile 2023, n. 59, recante “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 188-bis, c. 1, del Codice dell’Ambiente che così dispone: “c. 1 – Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”. Il Registro è gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, e introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti della tracciabilità, quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Di lì a poco, il D.D. 19 dicembre 2023, n. 251 ha dato attuazione alle disposizioni normative approvando due dettagliati Allegati:
- a) Allegato 1 – Modalità di compilazione del modello di cui all’art.4 “Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti”;
- b) Allegato 2 – Modalità di compilazione del modello di cui all’art.5 “Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto”.
Sia il FIR (operativo dal 15 febbraio 2025) che il Registro di Carico e Scarico presentano significative novità nei contenuti e, in particolare, il FIR si compone oggi di ben 3 pagine, rendendo più appetibile per i disinfestatori l’utilizzo del DDT quale documento sostitutivo per eseguire il trasporto.
L’obbligo di iscrizione al RENTRI è stato scaglionato in tre diversi periodi temporali e varia sulla base della tipologia di attività esercitata e del numero dei dipendenti dell’impresa[2]:
| Periodo temporale |
Soggetti obbligati |
| Dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25 |
§ Impianti di trattamento rifiuti
§ Trasportatori di rifiuti
§ Commercianti/intermediari di rifiuti
§ Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
§ Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
§ Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)
§ Delegati |
| Dal 15.06.25 ed entro il 14.08.25
|
§ Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
§ Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali ecc. (tra 11 e 50 dipendenti) |
| Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26 |
§ Imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti)
§ Produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti
|
Il numero dei dipendenti è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa e non alla singola unità locale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Il periodo compreso tra il 15 dicembre 2025 il 13 febbraio 2026 è l’ultima finestra temporale, nella quale dovranno procedere all’iscrizione imprese/enti e produttori di pericolosi che impiegano fino a 10 dipendenti nella propria attività.
L’impresa attiva nel settore dei servizi di disinfestazione, può quindi trovarsi in differenti profili di attività rispetto all’obbligo di iscrizione:
- Produttore iniziale di rifiuti speciali non pericolosi: non obbligato;
- Produttore iniziale di rifiuti speciali pericolosi: obbligato (e la tempistica dell’iscrizione varia sulla base del numero dipendenti complessivo);
- Trasportatore: trasporto “in conto proprio” nella categoria 2-bis: non obbligato[3];
- Trasportatore: trasporto nella categoria 5: obbligato (iscrizione nel periodo dal 15.12.2024 al 13.02.2025, se impresa già in attività).
L’iscrizione avviene tramite accesso al portale www.rentri.gov.it, dalla sezione OPERATORI, dedicata per l’appunto ai soggetti obbligati che potranno quindi gestire in modalità digitale i registri e i formulari tramite i servizi del RENTRI e trasmettere i dati del REGISTRO.
Si noti che dal 13 febbraio 2026 cambia ulteriormente la modalità di gestione del FIR: cessa infatti per gli operatori iscritti la possibilità di usare il FIR cartaceo (sarà utilizzabile fino al 12 febbraio 2026) a favore del FIR digitale. Nulla cambia rispetto al modello, ma cambia la modalità di utilizzo: Il FIR viene aggiornato telematicamente da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da loro adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto.
Giova rammentare che durante il trasporto, per agevolare i controlli su strada da parte degli agenti accertatori, il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto, conforme al modello di cui all’Allegato II del dm 59/2023, oppure può essere esibito utilizzando dispositivi mobili. Va da sé che se l’operatore opta per l’utilizzo del DDT anche questo documento dovrà accompagnare il trasporto del rifiuto.
Una nuova sfida attende a breve gli operatori e la complessità del tema, in uno con l’inasprimento del quadro sanzionatorio apportato dal D.L. 116/2025, conv. in l. 147/2025, ha determinato la scelta di A.N.I.D. – Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione, ossia dell’associazione di settore più longeva e rappresentativa in Italia per numero di associati, di incaricare esperti del settore per predisporre delle Linee Guida: l’Avv. Roberta Agnoletto, il Dott. Andrea Da Lio e il Dott. Marco Ottaviani (per la parte relativa alla normativa ADR) hanno licenziato tale copioso lavoro grazie al costante supporto e confronto offerto da ANID. Il risultato è uno strumento operativo dettagliato, completo e di agile fruizione che agevola notevolmente l’operatore di settore nella propria attività quotidiana di gestione dei rifiuti.
Avv. Roberta Agnoletto – Ph.D.
[1] Secondo la Cass. Pen., III, 17642/2012 ogni volta che vi è immissione del mezzo su strada occorre procedere alla tenuta del formulario perché si esegue un trasposto.
[2] La tabella è aggiornata, ed mette in evidenzia, le modifiche apportate dalla l. 30 dicembre 2025, n. 199 (S.O. n. 42 alla Guri 30 dicembre 2025 n. 301) entrata in vigore il 1^ gennaio 2026 che ha sostituito l’art. 188-bis del d.lgs. 152/2006, che ha rivisto l’elenco dei soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI.
[3] Il dm 59/2023 prevede che “Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 2bis, ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono al RENTRI quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche standard per l’iscrizione.” Tale definizione generato dei dubbi in merito al fatto se l’obbligo di iscrizione quando dovuto in qualità di produttore iniziale comportasse anche quello di iscrizione in qualità di trasportatore. Il RENTRI nel corso dei primi seminari ha risposto per iscritto ad un quesito rispondendo che “Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 2 bis ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono, quando obbligati in funzione del tipo di rifiuti prodotti, come produttori e non come trasportatori.”
ANCORA SULL’ATTRIBUZIONE DEL CODICE EER
/da Avv. Roberta Agnoletto;Recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza 23 dicembre 2025, n. 41415, è tornata ad occuparsi degli oneri di verifica in capo al soggetto che riceve i rifiuti e, in generale, di ogni detentore dei rifiuti stessi.
Pur rammentando la regola di cui all’art. 185, c. 5, secondo cui “La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore ….[…]”, il quale è “prioritariamente”, quindi, tenuto ad assegnare il corretto c.d. Codice EER corrispondente alla tipologia di rifiuto di volta in volta originato, il giudice di legittimità ha sottolineato che “la disciplina europea (direttiva 2008/98/Ce; decisione 2000/532/Ce) e la giurisprudenza CGUE e di questa Corte hanno chiarito che anche il detentore/destinatario sopporta oneri di verifica e non può fare scelte arbitrarie sulla qualificazione del rifiuto” e, quando la composizione degli stessi non è nota, deve determinarla ricercando le sostanze pericolose “ragionevolmente” presenti attraverso campionamenti e analisi.
Le copiose disposizioni normativa in merito “devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (Ce) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale”.
La sentenza richiama le importanti pronunce della medesima Corte di Giustizia Europea, Sez. X, 28 marzo 2019, cause riunite C-487/17 e C-489/17, che si è pronunciata sui criteri da utilizzare per assegnare le caratteristiche di pericolo ai quali è possibile attribuire codici speculari. Ad avviso della Corte, la corretta applicazione del principio di precauzione, in uno con il principio di economicità e fattibilità tecnica della gestione dei rifiuti, importa che il produttore dei rifiuti non è obbligato “a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame” ma può “limitarsi a ricercare le sostanze che possono essere ragionevolmente presenti in tale rifiuto e valutare le sue caratteristiche di pericolo sulla base di calcoli o mediante prove in relazione a tali sostanze”: viene così rifiutata la presunzione di pericolosità del rifiuto che imponeva al produttore un’analisi volta a verificare l’assenza di qualunque tipo di sostanza classificata come pericolosa. Ad onor di completezza già la Cassazione Penale solo il mese precedente, con la pronuncia della IV sezione 9 febbraio 2019, n. 6548 avevo fornito, in termini sostanzialmente identici, analoga indicazione ossia che “In caso di rifiuti con codice a specchio, per identificare la non pericolosità non è necessaria la indiscriminata ricerca di tutte le sostanze che il rifiuto potrebbe astrattamente contenere, ma unicamente quelle che, con più elevato livello di probabilità possono essere presenti nel rifiuto.”
Il principio che ne emerge non è quindi una novità ma le difficoltà applicative permangono, porto che ogni specifica fattispecie rappresenta un caso a sé.
Invero, la sentenza sottolinea la particolare accortezza che deve avere il destinatario (che diventa detentore solo qualora riceva il rifiuto) prima di ricevere e accettare il conferimento, svolgendo i necessari preventivi accertamenti e richiedendo eventuali approfondimenti (eventualmente potendo all’esito degli stessi, rifiutarsi di ricevere il rifiuto). Al contempo la pronuncia suggerisce alcune importanti riflessioni sui limiti degli obblighi che gravano sul destinatario in ordine a tale verifica, e ciò nel contesto della responsabilità condivisa che vige in questa materia. Ciò che è certo è che elementi, circostanze e documentazione a supporto dell’operazione di classificazione rimangono determinanti al fine, prima di tutto, della corretta gestione del rifiuto e della tutela dell’ambiente.
Di – Avv. Roberta Agnoletto-Ph.D., Patrocinante in Cassazione e esperta di diritto amministrativo e dell’ambiente.
I RIFIUTI DI MANUTENZIONE E DISINFESTAZIONE
/da Avv. Roberta Agnoletto;I rifiuti da attività di manutenzione e disinfestazione nella prospettiva del RENTRI
Con le rilevanti modifiche introdotte dal d.lgs. 116/2020, di recepimento del c.d. “Pacchetto Economia Circolare”, il comma 19 dell’art. 193, rubricato Trasporto dei rifiuti, del d.lgs. 3 aprile 2005, n. 152 (C.d. Codice dell’Ambiente) è stato completamente riscritto e ha apportato significative novità.
Questo il testo con cui oggi l’interprete e gli operatori di settore devono confrontarsi:
“19. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edilizi, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.”
Innanzitutto ha contemplato espressamente, per la prima volta, i rifiuti derivanti dalle “attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82”, ossia di cui alla legge di “Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” (per brevità disciplina delle attività di disinfestazione), nell’ambito della disciplina sui rifiuti “derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edilizi”: il minimo comun denominatore tra rifiuti da manutenzione, rifiuti da piccoli interventi edilizi e rifiuti da disinfestazione è l’essere generati presso la sede del cliente e non quindi presso la sede o unità ove il produttore dei rifiuto (manutentore/disinfestatore) svolge le propria attività d’impresa.
La norma ha poi previsto che tutti i rifiuti derivanti dalle citate attività “si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.”
L’inclusione dei rifiuti da attività di disinfestazione eseguite presso terzi nella ora citata fictio iuris rappresenta un elemento di grande novità per le conseguenze che ciò ha comportato sulle concrete modalità di gestione dei rifiuti generati, al pari dei rifiuti prodotti da attività manutentive e piccoli interventi edilizi, in un luogo diverso dalla sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. E ciò a tutto vantaggio degli operatori di settore impegnati in un ambito ove i contrasti e le difficoltà interpretative, nel passato, non sono mancate (in questi termini, si veda, Circolare MITE 14.05.2021 n. 51657 all’art. 193, c. 19 ove è stato chiaramente specificato che nella nozione di attività di manutenzione in generale rientrano «anche alcune tipologie di attività (piccoli interventi edili, attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82), rispetto alle quali, in precedenza, si erano registrate, sul territorio, interpretazioni non coincidenti.»).
Ad oggi l’art. 193, c. 19 del Codice dell’Ambiente non è stata oggetto di alcuna ulteriore modifica «formale» ma la disciplina del c.d. RENTRI – Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, introdotta nel 2023 e ad attuazione progressiva, ha avuto e sta avendo delle importanti ricadute sulla gestione amministrativa dei rifiuti da disinfestazione (FIR e Registro di C&S).
Come noto il Decreto Ministeriale, 4 aprile 2023, n. 59, recante “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 188-bis, c. 1, del Codice dell’Ambiente che così dispone: “c. 1 – Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”. Il Registro è gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, e introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti della tracciabilità, quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Di lì a poco, il D.D. 19 dicembre 2023, n. 251 ha dato attuazione alle disposizioni normative approvando due dettagliati Allegati:
Sia il FIR (operativo dal 15 febbraio 2025) che il Registro di Carico e Scarico presentano significative novità nei contenuti e, in particolare, il FIR si compone oggi di ben 3 pagine, rendendo più appetibile per i disinfestatori l’utilizzo del DDT quale documento sostitutivo per eseguire il trasporto.
L’obbligo di iscrizione al RENTRI è stato scaglionato in tre diversi periodi temporali e varia sulla base della tipologia di attività esercitata e del numero dei dipendenti dell’impresa[2]:
§ Trasportatori di rifiuti
§ Commercianti/intermediari di rifiuti
§ Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
§ Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
§ Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)
§ Delegati
§ Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali ecc. (tra 11 e 50 dipendenti)
§ Produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti
Il numero dei dipendenti è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa e non alla singola unità locale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Il periodo compreso tra il 15 dicembre 2025 il 13 febbraio 2026 è l’ultima finestra temporale, nella quale dovranno procedere all’iscrizione imprese/enti e produttori di pericolosi che impiegano fino a 10 dipendenti nella propria attività.
L’impresa attiva nel settore dei servizi di disinfestazione, può quindi trovarsi in differenti profili di attività rispetto all’obbligo di iscrizione:
L’iscrizione avviene tramite accesso al portale www.rentri.gov.it, dalla sezione OPERATORI, dedicata per l’appunto ai soggetti obbligati che potranno quindi gestire in modalità digitale i registri e i formulari tramite i servizi del RENTRI e trasmettere i dati del REGISTRO.
Si noti che dal 13 febbraio 2026 cambia ulteriormente la modalità di gestione del FIR: cessa infatti per gli operatori iscritti la possibilità di usare il FIR cartaceo (sarà utilizzabile fino al 12 febbraio 2026) a favore del FIR digitale. Nulla cambia rispetto al modello, ma cambia la modalità di utilizzo: Il FIR viene aggiornato telematicamente da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da loro adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto.
Giova rammentare che durante il trasporto, per agevolare i controlli su strada da parte degli agenti accertatori, il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto, conforme al modello di cui all’Allegato II del dm 59/2023, oppure può essere esibito utilizzando dispositivi mobili. Va da sé che se l’operatore opta per l’utilizzo del DDT anche questo documento dovrà accompagnare il trasporto del rifiuto.
Una nuova sfida attende a breve gli operatori e la complessità del tema, in uno con l’inasprimento del quadro sanzionatorio apportato dal D.L. 116/2025, conv. in l. 147/2025, ha determinato la scelta di A.N.I.D. – Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione, ossia dell’associazione di settore più longeva e rappresentativa in Italia per numero di associati, di incaricare esperti del settore per predisporre delle Linee Guida: l’Avv. Roberta Agnoletto, il Dott. Andrea Da Lio e il Dott. Marco Ottaviani (per la parte relativa alla normativa ADR) hanno licenziato tale copioso lavoro grazie al costante supporto e confronto offerto da ANID. Il risultato è uno strumento operativo dettagliato, completo e di agile fruizione che agevola notevolmente l’operatore di settore nella propria attività quotidiana di gestione dei rifiuti.
Avv. Roberta Agnoletto – Ph.D.
[1] Secondo la Cass. Pen., III, 17642/2012 ogni volta che vi è immissione del mezzo su strada occorre procedere alla tenuta del formulario perché si esegue un trasposto.
[2] La tabella è aggiornata, ed mette in evidenzia, le modifiche apportate dalla l. 30 dicembre 2025, n. 199 (S.O. n. 42 alla Guri 30 dicembre 2025 n. 301) entrata in vigore il 1^ gennaio 2026 che ha sostituito l’art. 188-bis del d.lgs. 152/2006, che ha rivisto l’elenco dei soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI.
[3] Il dm 59/2023 prevede che “Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 2bis, ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono al RENTRI quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche standard per l’iscrizione.” Tale definizione generato dei dubbi in merito al fatto se l’obbligo di iscrizione quando dovuto in qualità di produttore iniziale comportasse anche quello di iscrizione in qualità di trasportatore. Il RENTRI nel corso dei primi seminari ha risposto per iscritto ad un quesito rispondendo che “Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 2 bis ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono, quando obbligati in funzione del tipo di rifiuti prodotti, come produttori e non come trasportatori.”
Ambito sanitario salute e sicurezza: LA RISONANZA MAGNETICA
/da Avv. Valentino Costantino Sassano;Ambito Sanitario: LA RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE
Nelle strutture sanitarie convenzionali coesiste uno scenario completo di rischi convenzionali e emergenti (fisici, chimici e biologici) difficilmente riscontrabile in altre realtà industriali.
Fattori di rischio fisico: Rumore – Vibrazioni – Microclima – Campi Elettromagnetici – Radiazioni ionizzanti
Fattori di rischio chimico
Fattori di rischio biologico
Le atmosfere iperbariche
Fattori di rischio legati all’organizzazione del lavoro: Rischio ergonomico – La Movimentazione e Assistenza dei Pazienti Ospedalizzati (MAPO).
LA RISONANZA MAGNETICA NUCLARE
Nei rischi lavorativi in ambito sanitario e della loro valutazione, con particolare riferimento alla risonanza magnetica nucleare.
La Risonanza Magnetica Nucleare è quella tecnica radiologica che utilizzando le proprietà di alcuni nuclei atomici di emettere radiazioni elettromagnetiche, fornisce immagini di sezioni trasverse dell’organismo umano secondo una rappresentazione morfologica della distribuzione dell’acqua (atomi idrogenoidi).
Si possono rilevare dei rischi di salute e sicurezza sul lavoro e non solo, da un punto di vista tecnico, durante la fase di approvvigionamento periodico di criogeno ( rabbocco effettuato da personale specializzato). In questa delicata fase il personale non addetto, resterà a debita distanza di sicurezza ( gli operai della squadra di manutenzione provvederanno a transennare il percorso). Infatti, in caso di fuoriuscita, il criogeno ( che si trova ad una temperatura di – 273 ° C) potrebbe provocare ustioni e/o l’asfissia dei presenti.
Il personale addetto, inoltre, deve adottare le seguenti precauzioni:
Operatori : Medici e Tecnici addetti devono controllare che nei taschini dei camici non vi siano presenti forbici, penne biro, clips, monete, ecc., che potrebbero deformare il campo magnetico alterando il segnale, essere “trascinati” all’interno del magnete (gantry) e/o colpire il capo del paziente;
Personale di manutenzione: deve utilizzare esclusivamente attrezzi speciali amagnetici dal colore ramato;
Personale ausiliario: deve utilizzare attrezzi testati per garantire l’assenza di parti ferromagnetiche e che non deve usare prodotti a base di cera sulla chiambrana della porta di accesso al sito, ecc..
Verso pazienti: si devono escludere da analisi di Risonanza Magnetica (RM)persone portatrici di pace maker, di protesi dotate di circuiti elettronici, preparati intracranici o comunque posizionati in prossimità di strutture anatomiche vitali, clips vascolari o schegge in materiali ferromagnetici.
L’accesso alla sala di esame, quindi, è proibito a:
In questi casi il medico dovrà caso per caso, valutare gli elementi che possono essere controindicati per effettuare questo tipo di esame.
Coordinatore sicurezza dipendente del datore di lavoro dell’impresa esecutrice
/da Avv. Valentino Costantino Sassano;Il coordinatore dipendente del datore di lavoro dell’impresa esecutrice: un precedente importante
L’art. 89, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 81/2008, per coordinatore per l’esecuzione dei lavori si intende il “ soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione di compiti di cui all’art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( RSPP) da lui designato”: incompatibilità, queste che “ non operano in caso di coincidenza fra committente ed impresa esecutrice”.
Si è occupata per la prima volta di tale incompatibilità la Corte di Cassazione, sez. IV , sent. 39102 del 29.08.2018 la quale ha statuito che: “ Un coordinatore per l’esecuzione dei lavori è condannato per omicidio colposo in danno di un pendone “ estraneo alle attività lavorative in corso di svolgimento da parte di un consorzio di imprese entrato all’interno di un’area di un cantiere e travolto da un mezzo pesante in movimenti che, procedendo in retromarcia, lo abbatteva al suolo”.
A sua discolpa, l’imputato ha dedotto che “la nomina a coordinatore della sicurezza sul lavoro in fase di esecuzione dei lavori era del tutto illegittima”, in quanto egli “ era un dipendente della ditta, che svolgeva che svolgeva le sue mansioni in una condizione di completa subordinazione lavorativa ed anche psicologica dal padre, del datore di lavoro”, né sarebbe stato accertato se l’imputato, privo dell’autonomia gestionale e indipendenza tipici dello svolgimento di questa funzione, abbia mai avuto la possibilità di svolgere il ruolo di coordinatore in fase di esecuzione, al di là della formale sottoscrizione del POS.
Ne desume che “ illegittimità della nomina a coordinatore della sicurezza sul lavoro in fase di esecuzione, riscontrata nel corso delle indagini, corrisponde alla non idoneità funzionale del soggetto” e “ che la qualifica, radicalmente inefficace, deve essere considerata inesistente e, in quanto tale, non coincidente nell’attribuzione della posizione di garanzia dalla quale i giudici hanno fatto discendere la responsabilità penale dell’imputato”.
La sez. IV non è d’accordo, prende atto che “ l’aspetto sul quale si appuntano le critiche difensive riguarda essenzialmente la qualifica rivestita dall’imputato che era stato nominato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
Osserva che “ il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è naturalmente titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di alta vigilanza”.
Considera pacifica l’assunzione della carica di coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori in capo all’imputato. Afferma che “ gli obblighi connessi alla assunzione di tale qualifica, consistenti nell’attività di vigilanza, non possono ritenersi caducati per il sol fatto che egli era dipendente della società, figlio del datore di lavoro”.
“La violazione dei requisiti normativamente richiesti dall’art. 89, comma 1, lett. f) D.lgs. 81/2008 per l’assunzione della qualifica non determina esclusione della posizione di garanzia allorquando sia stato formalmente acquisito tale incarico”, e che “ la sanzione della inefficacia della nomina dedotta non è prevista nella normativa di riferimento”.
Infine, l’imputato “ aveva un preciso obbligo di vigilanza che doveva essere esercitato sull’area di cantiere in cui erano in corso di svolgimento le attività lavorative, verificando l’osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza che aveva egli stesso firmato per quel cantiere”.
RSPP – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E IL (SSP): Funzione, Responsabilità, Obbligo
/da Avv. Valentino Costantino Sassano;( RSPP ) Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il servizio (SPP): funzioni, responsabilità e obbligo
Il SPP Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi è una importante figura del sistema introdotta con il recepimento della Direttiva comunitaria. La struttura è diretta dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).
L’RSPP è persona in possesso di specifiche capacità e competenze, designato dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio stesso.
La nomina dell’RSPP è un obbligo del datore di lavoro, NON delegabile.
Il servizio SSP è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni ed interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
La particolare rilevanza della funzione del SPP è dovuta al fatto che introduce nell’organizzazione aziendale competenze tecniche e scientifiche di fondamentale importanza ai fini di una corretta gestione del rischio.
Il servizio SSP coopera con il datore di lavoro e trasmettendogli competenze specialistiche anche al fine di elaborare il DVR Documento Valutazione Rischi.
L’esperienza dimostra come nell’ambito delle attività più difficili e rischiose è proprio l’aggiornamento delle conoscenze e delle tecnologie che può evitare eventi drammatici, in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Il modello di organizzazione dovrebbe, quindi, avere una continua interazione tra le figure aziendali di vertice e il servizio.
L’art. 33 del d.lgs. 81/2008 descrive ampiamente i compiti del servizio: individuare i fattori di rischio, valutare i rischi, definire le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro anche in base a delle specificità dell’organizzazione aziendale, elaborare le misure preventive e protettive anche ai fini della redazione del DVR, proporre l’informazione, partecipare ai programmi per la formazione e alle consultazioni sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, fornire le dovute informazioni ai lavoratori ai sensi dell’art. 36.
Il SPP può essere costituito come organismo interno all’azienda, o può essere affidato ad entità esterne (art.31, comma 1°).
Nelle organizzazioni di maggiori dimensioni o che gestiscono rischi rilevanti, indicate all’art.31 comma 6°, il SPP deve essere costituito all’interno dell’azienda.
Il SPP svolge, assieme al medico competente, un importante ruolo di Collaborazione con il datore di lavoro.
Questa è figura una figura delicata con funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di potere decisionale. Tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze in una sorta di lavoro di gruppo.
Il SPP ed il suo responsabile ( RSPP) svolgono quindi un importante ruolo di cooperazione e consulenza che pone interrogativi in ordine alla possibilità di imputare eventi avversi a queste figure.
L’assenza di autonomi poteri gestori in capo al RSPP, non vale ad escludere la sua responsabilità quando la
violazione dei suoi obblighi si riverbera proprio sulle decisioni assunte da chi riveste effettivamente poteri gestori.
Ultimamente si è consolidato un orientamento giurisprudenziale che attribuisce alla figura dell’RSPP uno specifico ruolo di garante nella materia prevenzionistica sulla base dell’obbligo giuridico che la legge gli affida e che è quello di adempiere diligentemente all’incarico, collaborando con il datore di Lavoro, individuando correttamente i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche.
In relazione a questi suoi compiti può essere chiamato a rispondere quale garante degli eventi che si verificano per effetto della violazione dei suoi doveri (da ultime vedi Cass.pen., Sez.IV, 22.7.2021, n. 28468 e Cass.pen., Sez,IV, 15.9.2021, n. 33980).
IL DIRIGENTE
/da Avv. Valentino Costantino Sassano;Il dirigente
Il d.lgs. 81/2008 introduce, per la prima volta, una definizione normativa di
dirigente attribuendo allo stesso gli stessi obblighi del datore di lavoro “nei
limiti delle attribuzioni e competenze conferite” (art.18 comma 1°, d.lgs.81/2008).
E’ dirigente ai fini della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro: “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua gerarchici e funzionali le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (art.2 lett. d) del d.lgs. 81/2008).
E’ dirigente, invece, dal punto di vista «giuslavoristico», il soggetto che esercita il potere direttivo sui sottoposti con la possibilità di assumere decisioni che hanno rilevanza sull’intera azienda o su parte di essa. Quindi, non necessariamente coincide con la figura del dirigente prevenzionistico che si fonda su presupposti in parte diversi e risponde a finalità diverse essendo strettamente collegata, in base al principio di effettività più volte richiamato, al concreto assetto organizzativo dell’impresa.
Tra i presupposti qualificanti dei dirigenti:
La funzione dirigenziale:
IL MEDICO COMPETENTE
/da Avv. Valentino Costantino Sassano;Il medico competente: obblighi
Il medico competente ha degli obblighi che sono molteplici e di vario tenore, in particolare possiamo suddividerli in tre categorie:
1)Obblighi di tipo collaborativo-valutativo: tra questi assume particolare importanza quello disciplinato dall’art. 25 lett. a) del d.lgs. 81/2008 secondo cui il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi.
Con le modifiche fatte dalla L. 85/2023 il medico competente, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, deve essere nominato anche quando sia richiesto all’esito della valutazione dei rischi.
Nell’espletare questa funzione, il medico competente deve coadiuvare attivamente il datore di lavoro (sempre all’interno delle specifiche qualifiche professionali) nella individuazione dei rimedi, anche dettati dal progresso della tecnica, da adottare (Cfr. Cass.pen., Sez.III, 9.8.2018 n. 38402).
Per questi aspetti il medico competente assume una autonoma posizione di garanzia per ciò che attiene al suo contributo di competenza biomedica alla gestione del rischio.
2) Obblighi di tipo gestionale: deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, redigere e conservare le cartelle sanitarie di ciascun lavoratore, valutando e dando un giudizio di idoneità in sede preventiva o preassuntiva, anche sulla basa della cartella sanitaria di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro.
3) Obblighi di tipo informativo-comunicativo: informazione e comunicazione nei confronti del datore di lavoro del SPP e dei lavoratori in riferimento al significato della sorveglianza sanitaria e agli esiti della stessa.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI
/da Avv. Valentino Costantino Sassano;Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
A) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28;
B) La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Occorre precisare che nel momento in cui il datore di lavoro nomina il responsabile del servizio prevenzione e protezione non lo esonera dalla responsabilità relativa alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli art. 17 e 28 D.Lgs n. 81/2008, con la conseguenza della nullità di una delega conferita per l’adempimento di obblighi non demandabili ( cass. Pen., sez IV, sent. n. 13844 del 7.05.2020).
L’indelegabilità della valutazione dei rischi e l’incompetenza del datore di lavoro.
Per questo aspetto della indelegabilità della valutazione dei rischi la giurisprudenza, è sempre stata rigorosa nei confronti del datore di lavoro.
In particolare:” il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza dell’RSPP, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi DVR previsto dall’art. 28 D.lgs. n. 81/2008, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione D.P.I. adottati. Il datore di lavoro anche quando si avvale della consulenza di un RSPP, rimane titolare della posizione di garanzia, anche con riferimento alla alla valutazione dei rischi e alla elaborazione del DVR”( cass. Pen. Sez.IV 24822 25.06.2021).
Tanto che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione penale a carico dell’RSPP, punisce direttamente il datore di lavoro per il sol fatto di aver omesso la valutazione dei rischi e non adottato il relativo documento.
La questione della indelegabilità è inderogabile anche all’interno delle grandi imprese.
Tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili ex art. 17 rientrano anche le grandi imprese ovvero le imprese di notevoli dimensioni, rientra la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, necessaria per la redazione del documento previsto dall’art. 28 D.Lgs. n. 81/2008 ( Cass. Pen. Sez. IV sent. 18153 del 11.04.2017 e Cass. Pen. Sez.IV n. 47793 del 19.10.2018).
La nomina dell’RSPP
È sempre il datore di lavoro che è tenuto alla nomina dell’RSPP responsabile del servizio prevenzione e protezione dei lavoratori. Si tratta di obblighi non delegabili. Essendo il datore di lavoro il primo destinatario del generale obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. in quanto garante della incolumità dei prestatori di lavoro.
Altro obbligo non delegabile del datore di lavoro
Il terzo obbligo non delegabile del datore di lavoro è quello di vigilanza che viene ricavato dall’articolo immediatamente precedente che al comma 3° dell’art. 16 D.Lgs. n. 81/2008 espressamente prevede che la “delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delgato delle funzioni trasferite” mutuando, in questo caso, il contenuto della situazione d’obbligo del datore di lavoro da obbligo di adempiere personalmente a obbligo sulla attività del delegato. ( cass. Pen. Sez.IV, sent. 49771 del 09/12/2019).
( V.I.A.) – VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
/da Avv. Valentino Costantino Sassano;(V.I.A.) La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
La valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti disciplinata dagli artt. 23-25 del D.Lgs.152/2006, ha la finalità di:
Per realizzare tali finalità essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato gli impatti ambientali di un progetto.
La struttura della procedura di valutazione di impatto ambientale viene concepita per:
Le fasi della procedura:
Opere di riferimento della valutazione di impatto ambientale.
Quando si parla di realizzazione di grandi infrastrutture, ci si riferisce generalmente a:
Valutazione di impatto Ambientale (V.I.A.) e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico dell’Ambiente o Codice dell’ambiente)
Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ha dato attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n. 308 del 2004 per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale. Dalla sua data di entrata in vigore (29 aprile 2006) ad oggi il Codice ha subito numerose modifiche ed integrazioni.
Le ultime modifiche importanti riguardano:
Opere da sottoporre a V.I.A.
Gli allegati alla Parte II che riguardano la valutazione di impatto ambientale ( VIA ) e che illustrano quali sono le opere da sottoporre a VIA o i criteri/contenuti dello studio di impatto ambientale:
SICUREZZA NEI CANTIERI: i soggetti protagonisti
/da Avv. Valentino Costantino Sassano;SICUREZZA NEI CANTIERI: i soggetti protagonisti
Il Capo I del Titolo IV contiene una serie di disposizioni, che vanno dall’art. 88 all’art. 104-bis, integrati con 8 allegati, che mirano ad offrire un sistema di tutela rafforzato in un contesto, quello cantieristico edilizio, particolarmente esposto al rischio infortuni sul lavoro.
Per individuare il campo di applicazione del Titolo IV è necessario fare riferimento agli artt. 88 e 80 e all’allegato X.
A fronte delle lettura degli stessi per affermarsi l’operatività della normativa in oggetto è necessaria la ricorrenza congiunta di due presupposti:
1) la presenza di un «cantiere temporaneo o mobile» ovvero sia «qualsiasi
luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportatone all’allegato X» (art. 89);
2) lo svolgimento all’interno del cantiere di lavori edili o di genio civile tra quelli di cui allegato X.
La giurisprudenza penale, con un orientamento non condivisibile, ha finito per ricondurre nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV anche situazioni nelle quali risultavano assenti i succitati presupposti di legge (ad es. attività di rimozione di materiale contenente amianto non richiamate nell’allegato):
1) il committente, definito all’art. 89, comma 1, lett. b);
2) il responsabile dei lavori: ( il committente può nominare facoltativamente il responsabile dei lavori trasferendogli i compiti di sicurezza che su di lui gravano, liberandosi così da ogni responsabilità entro certi limiti) art. 93;
3) i coordinatori per la sicurezza ( nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici e di lavoratori autonomi, la legislazione prevede la nomina da parte del committente o dal responsabile dei lavori, del coordinatore addetto alla progettazione (il c.d. CSP) e del coordinatore addetto all’esecuzione dei lavori (c.d. CSE);
4) le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi e il datore di lavoro delle imprese affidatarie.
Successivamente analizzeremo in modo chiaro e lineare, le funzioni, le competenze e le responsabilità, tenendo conto del dettato normativi, e degli orientamenti prevalenti.