ANCORA SULL’ATTRIBUZIONE DEL CODICE EER

Recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza 23 dicembre 2025, n. 41415, è tornata ad occuparsi degli oneri di verifica in capo al soggetto che riceve i rifiuti e, in generale, di ogni detentore dei rifiuti stessi.

Pur rammentando la regola di cui all’art. 185, c. 5, secondo cui “La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore ….[…]”, il quale è “prioritariamente”, quindi, tenuto ad assegnare il corretto c.d. Codice EER corrispondente alla tipologia di rifiuto di volta in volta originato, il giudice di legittimità ha sottolineato che “la disciplina europea (direttiva 2008/98/Ce; decisione 2000/532/Ce) e la giurisprudenza CGUE e di questa Corte hanno chiarito che anche il detentore/destinatario sopporta oneri di verifica e non può fare scelte arbitrarie sulla qualificazione del rifiuto” e, quando la composizione degli stessi non è nota, deve determinarla ricercando le sostanze pericolose “ragionevolmente” presenti attraverso campionamenti e analisi.

Le copiose disposizioni normativa in merito “devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (Ce) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale”.

La sentenza richiama le importanti pronunce della medesima Corte di Giustizia Europea, Sez. X, 28 marzo 2019, cause riunite C-487/17 e C-489/17, che si è pronunciata sui criteri da utilizzare per assegnare le caratteristiche di pericolo ai quali è possibile attribuire codici speculari. Ad avviso della Corte, la corretta applicazione del principio di precauzione, in uno con il principio di economicità e fattibilità tecnica della gestione dei rifiuti,  importa che il produttore dei rifiuti non è obbligato “a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame” ma può “limitarsi a ricercare le sostanze che possono essere ragionevolmente presenti in tale rifiuto e valutare le sue caratteristiche di pericolo sulla base di calcoli o mediante prove in relazione a tali sostanze”: viene così rifiutata la presunzione di pericolosità del rifiuto che imponeva al produttore un’analisi volta a verificare l’assenza di qualunque tipo di sostanza classificata come pericolosa. Ad onor di completezza già la Cassazione Penale solo il mese precedente, con la pronuncia della IV sezione 9 febbraio 2019, n. 6548 avevo fornito, in termini sostanzialmente identici, analoga indicazione ossia che “In caso di rifiuti con codice a specchio, per identificare la non pericolosità non è necessaria la indiscriminata ricerca di tutte le sostanze che il rifiuto potrebbe astrattamente contenere, ma unicamente quelle che, con più elevato livello di probabilità possono essere presenti nel rifiuto.”

Il principio che ne emerge non è quindi una novità ma le difficoltà applicative permangono, porto che ogni specifica fattispecie rappresenta un caso a sé.

Invero, la sentenza sottolinea la particolare accortezza che deve avere il destinatario (che diventa detentore solo qualora riceva il rifiuto) prima di ricevere e accettare il conferimento, svolgendo i necessari preventivi accertamenti e richiedendo eventuali approfondimenti (eventualmente potendo all’esito degli stessi, rifiutarsi di ricevere il rifiuto). Al contempo la pronuncia suggerisce alcune importanti riflessioni sui limiti degli obblighi che gravano sul destinatario in ordine a tale verifica, e ciò nel contesto della responsabilità condivisa che vige in questa materia. Ciò che è certo è che elementi, circostanze e documentazione a supporto dell’operazione di classificazione rimangono determinanti al fine, prima di tutto, della corretta gestione del rifiuto e della tutela dell’ambiente.

 

Di – Avv. Roberta Agnoletto-Ph.D., Patrocinante in Cassazione e esperta di diritto amministrativo e dell’ambiente.

 

 

 

 

 

 

 

I RIFIUTI DI MANUTENZIONE E DISINFESTAZIONE

I rifiuti da attività di manutenzione e disinfestazione nella prospettiva del RENTRI

Con le rilevanti modifiche introdotte dal d.lgs. 116/2020, di recepimento del c.d. “Pacchetto Economia Circolare”, il comma 19 dell’art. 193, rubricato Trasporto dei rifiuti, del d.lgs. 3 aprile 2005, n. 152 (C.d. Codice dell’Ambiente) è stato completamente riscritto e ha apportato significative novità.

 

Questo il testo con cui oggi l’interprete e gli operatori di settore devono confrontarsi:

19. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edilizi, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.”

Innanzitutto ha contemplato espressamente, per la prima volta, i rifiuti derivanti dalle “attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82”, ossia di cui alla legge di “Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” (per brevità disciplina delle attività di disinfestazione), nell’ambito della disciplina sui rifiuti “derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edilizi”: il minimo comun denominatore tra rifiuti da manutenzione, rifiuti da piccoli interventi edilizi e rifiuti da disinfestazione è l’essere generati presso la sede del cliente e non quindi presso la sede o unità ove il produttore dei rifiuto (manutentore/disinfestatore) svolge le propria attività d’impresa.

La norma ha poi previsto che tutti i rifiuti derivanti dalle citate attività “si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.”

L’inclusione dei rifiuti da attività di disinfestazione eseguite presso terzi nella ora citata fictio iuris rappresenta un elemento di grande novità per le conseguenze che ciò ha comportato sulle concrete modalità di gestione dei rifiuti generati, al pari dei rifiuti prodotti da attività manutentive e piccoli interventi edilizi, in un luogo diverso dalla sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. E ciò a tutto vantaggio degli operatori di settore impegnati in un ambito ove i contrasti e le difficoltà interpretative, nel passato, non sono mancate (in questi termini, si veda, Circolare MITE 14.05.2021 n. 51657 all’art. 193, c. 19 ove è stato chiaramente specificato che nella nozione di attività di manutenzione in generale rientrano «anche alcune tipologie di attività (piccoli interventi edili, attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82), rispetto alle quali, in precedenza, si erano registrate, sul territorio, interpretazioni non coincidenti.»).

Rifiuti Manutenzione Disinfestazione nel RENTRISotto altro rilevante profilo, il secondo periodo del comma 19 ha introdotto importanti agevolazioni gestionali in quanto, nel caso di produzione di “quantitativi limitati” di rifiuti, tali da non giustificare “l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività” (ossia presso la sede del cliente), il disinfestatore/produttore del rifiuto può accompagnare “il trasporto” del rifiuto “dal luogo di effettiva produzione alla sede,” con un semplice documento di trasporto (DDT) anziché con un Formulario di Trasporto dei rifiuti c.d. FIR. Degna di nota è la circostanza che il comma ha espressamente disposto che si tratta di un “trasporto” di rifiuti che viaggiano su strada e non di mera “movimentazione”[1]: ragion per cui è pacifico che il disinfestatore dovrà essere iscritto almeno in Cat. 2-bis dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ex art. 212, c. 8), l’iscrizione che costituisce titolo per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti perché si effettua una «gestione dei rifiuti» (art. 183, lett. n). La Cat. 2-bis è riservata ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o 30 lt al giorno “a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”, come nel caso dell’attività di disinfestazione. Va da sé che se il trasporto di rifiuti speciali pericolosi eccede i predetti limiti l’operatore dovrà considerare la possibilità di avvalersi di un trasportatore terzo iscritto nella categoria 5 (riservata alla Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), o di iscriversi egli stesso in categoria 5 (ferma restando la facoltà di frazionare il carico in più prese in giorni diversi per rispettare il limite summenzionato).

Ad oggi l’art. 193, c. 19 del Codice dell’Ambiente non è stata oggetto di alcuna ulteriore modifica «formale» ma la disciplina del c.d. RENTRI – Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, introdotta nel 2023 e ad attuazione progressiva, ha avuto e sta avendo delle importanti ricadute sulla gestione amministrativa dei rifiuti da disinfestazione (FIR e Registro di C&S).

Come noto il Decreto Ministeriale, 4 aprile 2023, n. 59, recante “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 188-bis, c. 1, del Codice dell’Ambiente che così dispone: “c. 1 – Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”. Il Registro è gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, e introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti della tracciabilità, quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Di lì a poco, il D.D. 19 dicembre 2023, n. 251 ha dato attuazione alle disposizioni normative approvando due dettagliati Allegati:

  1. a) Allegato 1 – Modalità di compilazione del modello di cui all’art.4 “Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti”;
  2. b) Allegato 2 – Modalità di compilazione del modello di cui all’art.5 “Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto”.

Sia il FIR (operativo dal 15 febbraio 2025) che il Registro di Carico e Scarico presentano significative novità nei contenuti e, in particolare, il FIR si compone oggi di ben 3 pagine, rendendo più appetibile per i disinfestatori l’utilizzo del DDT quale documento sostitutivo per eseguire il trasporto.

L’obbligo di iscrizione al RENTRI è stato scaglionato in tre diversi periodi temporali e varia sulla base della tipologia di attività esercitata e del numero dei dipendenti dell’impresa[2]:

Periodo temporale Soggetti obbligati
Dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25 §  Impianti di trattamento rifiuti

§  Trasportatori di rifiuti

§  Commercianti/intermediari di rifiuti

§  Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

§  Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)

§  Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)

§  Delegati

Dal 15.06.25 ed entro il 14.08.25

 

§  Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)

§  Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali ecc. (tra 11 e 50 dipendenti)

Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26 §  Imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti)

§  Produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti

 

 

Il numero dei dipendenti è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa e non alla singola unità locale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Il periodo compreso tra il 15 dicembre 2025 il 13 febbraio 2026 è l’ultima finestra temporale, nella quale dovranno procedere all’iscrizione imprese/enti e produttori di pericolosi che impiegano fino a 10 dipendenti nella propria attività.

L’impresa attiva nel settore dei servizi di disinfestazione, può quindi trovarsi in differenti profili di attività rispetto all’obbligo di iscrizione:

  • Produttore iniziale di rifiuti speciali non pericolosi: non obbligato;
  • Produttore iniziale di rifiuti speciali pericolosi: obbligato (e la tempistica dell’iscrizione varia sulla base del numero dipendenti complessivo);
  • Trasportatore: trasporto “in conto proprio” nella categoria 2-bis: non obbligato[3];
  • Trasportatore: trasporto nella categoria 5: obbligato (iscrizione nel periodo dal 15.12.2024 al 13.02.2025, se impresa già in attività).

L’iscrizione avviene tramite accesso al portale www.rentri.gov.it, dalla sezione OPERATORI, dedicata per l’appunto ai soggetti obbligati che potranno quindi gestire in modalità digitale i registri e i formulari tramite i servizi del RENTRI e trasmettere i dati del REGISTRO.

Si noti che dal 13 febbraio 2026 cambia ulteriormente la modalità di gestione del FIR: cessa infatti per gli operatori iscritti la possibilità di usare il FIR cartaceo (sarà utilizzabile fino al 12 febbraio 2026) a favore del FIR digitale. Nulla cambia rispetto al modello, ma cambia la modalità di utilizzo: Il FIR viene aggiornato telematicamente da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da loro adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto.

Giova rammentare che durante il trasporto, per agevolare i controlli su strada da parte degli agenti accertatori, il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto, conforme al modello di cui all’Allegato II del dm 59/2023, oppure può essere esibito utilizzando dispositivi mobili. Va da sé che se l’operatore opta per l’utilizzo del DDT anche questo documento dovrà accompagnare il trasporto del rifiuto.

Una nuova sfida attende a breve gli operatori e la complessità del tema, in uno con l’inasprimento del quadro sanzionatorio apportato dal D.L. 116/2025, conv. in l. 147/2025, ha determinato la scelta di A.N.I.D. – Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione, ossia dell’associazione di settore più longeva e rappresentativa in Italia per numero di associati, di incaricare esperti del settore per predisporre delle Linee Guida: l’Avv. Roberta Agnoletto, il Dott. Andrea Da Lio e il Dott. Marco Ottaviani (per la parte relativa alla normativa ADR) hanno licenziato tale copioso lavoro grazie al costante supporto e confronto offerto da ANID. Il risultato è uno strumento operativo dettagliato, completo e di agile fruizione che agevola notevolmente l’operatore di settore nella propria attività quotidiana di gestione dei rifiuti.

Avv. Roberta Agnoletto – Ph.D.

[1] Secondo la Cass. Pen., III, 17642/2012 ogni volta che vi è immissione del mezzo su strada occorre procedere alla tenuta del formulario perché si esegue un trasposto.

[2] La tabella è aggiornata, ed mette in evidenzia, le modifiche apportate dalla l. 30 dicembre 2025, n. 199 (S.O. n. 42 alla Guri 30 dicembre 2025 n. 301) entrata in vigore il 1^ gennaio 2026 che ha sostituito l’art. 188-bis del d.lgs. 152/2006, che ha rivisto l’elenco dei soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI.

[3] Il dm 59/2023 prevede che “Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 2bis, ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono al RENTRI quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche standard per l’iscrizione.” Tale definizione generato dei dubbi in merito al fatto se l’obbligo di iscrizione quando dovuto in qualità di produttore iniziale comportasse anche quello di iscrizione in qualità di trasportatore.  Il RENTRI nel corso dei primi seminari ha risposto per iscritto ad un quesito rispondendo che “Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 2 bis ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono, quando obbligati in funzione del tipo di rifiuti prodotti, come produttori e non come trasportatori.”

 

( V.I.A.) – VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

(V.I.A.) La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

La valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti disciplinata dagli artt. 23-25 del D.Lgs.152/2006, ha la finalità di:

  • proteggere la salute umana;
  • contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita;
  • provvedere al mantenimento delle specie;
  • conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita.

Per realizzare tali finalità essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato gli impatti ambientali di un progetto.

La struttura della procedura di valutazione di impatto ambientale viene concepita per:

  • dare informazioni al pubblico;
  • guidare il processo decisionale in maniera partecipata.

Le fasi della procedura:

  • Presentazione dell’istanza
  • Verifica preliminare amministrativa
  • Richiesta e acquisizione integrazioni per procedibilità
  • Avvio del procedimento, consultazione pubblica e acquisizione pareri;
  • Controdeduzioni proponente, richiesta e acquisizione integrazioni, pubblicazione nuovo avviso, nuova consultazione;
  • Valutazione, parere CTVA, schema di provvedimento;
  • Adozione del provvedimento di VIA.

Opere di riferimento della valutazione di impatto ambientale.

Quando si parla di realizzazione di grandi infrastrutture, ci si riferisce generalmente a:

  1. Strade e autostrade
  2. Ferrovie
  3. Porti
  4. Aeroporti
  5. Elettrodotti

Valutazione di impatto Ambientale (V.I.A.) e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico dell’Ambiente o Codice dell’ambiente)

Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ha dato attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n. 308 del 2004 per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale. Dalla sua data di entrata in vigore (29 aprile 2006) ad oggi il Codice ha subito numerose modifiche ed integrazioni.

Le ultime modifiche importanti riguardano:

  • il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104: recepimento della Dir. VIA 2014/52/UE; – il D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020: soppressione del Comitato Tecnico V.I.A.;
  • il D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020: razionalizzazione delle procedure di VIA;
  • il D.L. 77/2021 semplificazioni convertito con L. 108/2021: accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico, nuova disciplina della VIA e disposizioni speciali per gli interventi PNRR PNIEC.

Opere da sottoporre a V.I.A.

Gli allegati alla Parte II che riguardano la valutazione di impatto ambientale ( VIA ) e che illustrano quali sono le opere da sottoporre a VIA o i criteri/contenuti dello studio di impatto ambientale:

  • Allegato I bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC (ex art. 35 del decreto-legge n. 77 del 2021)
  • Allegato II– Progetti di competenza statale;
  • Allegato II bis– Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale
  • Allegato III – Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • Allegato IV– Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • Allegato IV-bis – Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19 (allegato introdotto dall’art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)
  • Allegato V – Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19 (allegato così sostituito dall’art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)
  • Allegato VII – Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22 (allegato così sostituito dall’art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017).

Il PRINCIPIO DI SVILUPPO SOSTENIBILE: Diritto dell’Ambiente

Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto ambientale.

Il «principio dello sviluppo sostenibile» deriva dal diritto internazionale dell’ambiente ed è stato largamente utilizzato:

– sia nei documenti programmatici adottati a livello internazionale (come nell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e nei relativi «Sustainable Development Goal» del 2015)

– sia nel contesto di numerosi trattati internazionali.

La definizione tradizionalmente utilizzata a livello internazionale per «sviluppo sostenibile» deriva dal «Rapporto Brundtland» del 1987, secondo il quale lo sviluppo sostenibile è quello in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le abilità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni.

Nella definizione sono presenti due concetti basilari:

1) L’esplicito concetto dei bisogni, in base al quale viene riconosciuto il diritto di ogni Stato sovrano di soddisfare le sue esigenze nazionali in relazione alle proprie politiche ambientali e di sviluppo.

2 ) L’implicito concetto dei limiti in base al quale le esigenze della generazione presente possono essere soddisfatte soltanto nel rispetto di quelle delle generazioni future senza quindi depauperare lo stock di risorse che dovrà essere lasciato intatto nel tempo .

In dottrina si è largamente dibattuto sulla questione della qualificazione giuridica dello sviluppo sostenibile come principio giuridicamente rilevante o come mero obiettivo programmatico.

La dottrina largamente maggioritaria sembra oramai propensa a riconoscere al principio una certa rilevanza giuridica, per lo meno come norma di soft law.

Nel contesto normativo europeo lo sviluppo sostenibile sembra costituire un obiettivo di lungo termine della politica ambientale europea, che lascia alle intuizioni dell’Unione ampio potere discrezionale.

Da valorizzare il collegamento che pone l’art. 11 del TFUE tra il principio di integrazione ed il principio dello sviluppo sostenibile: il rispetto dell’obbligo di integrazione potrà essere valutato anche attraverso il contributo delle politiche e delle azioni dell’Unione al raggiungimento dello sviluppo sostenibile.

La normativa che ha introdotto nel nostro ordinamento lo sviluppo sostenibile è l’art.3-quater del d.lgs. 152/06.

Questo articolo si configura come un vero e proprio principio per l’attività della Pubblica Amministrazione in quanto questa «deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile» (comma 2° dell’art. 3 quater del d.lgs. 152/06).

Il rispetto di questo principio non implica un raffronto con un parametro che non può essere superato, ma costituisce un obiettivo rispetto al quale le politiche pubbliche devono apparire in armonia. Obiettivo da conseguire anche con misure e azioni attive o con un «contenimento» dei vincoli.

Il principio ha anche una ricaduta sul principio della libertà dei privati in quanto, il comma 1° prescrive che «ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente Codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile».

Non sembra però fondare nuovi doveri, ma vale ad integrare la disciplina posta dal codice con riferimento a fattispecie specifiche.

Ad esempio, in materia di danno ambientale ben potrebbe rilevare in ordine alla definizione del contenuto dell’ordinanza assunta dall’autorità amministrativa quando il responsabile di un danno ambientale non abbia attivato le procedure di ripristino (art. 313 del d.lgs. 152/06), ovvero dei comportamenti che deve porre in essere l’operatore interessato quando vi è una minaccia imminente che si verifiche un danno ambientale (art. 304 del d.lgs. 152/06).

Decreto Legge 116 del 2025, misure urgenti per illeciti in materia di rifiuti

DECRETO LEGGE n. 116 del 2025: misure urgenti per illeciti in materia di rifiuti.

D.L. 116 del 2025 conversione, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi.   ( GU 7.10.2025)

La nuova legge di conversione del D.L. 116/2025  disciplina:

Reati Ambientali: disciplina del sistema sanzionatorio dei reati ambientali in particolare l’abbandono dei rifiuti e la combustione illecita.

Le Sanzioni: sono state inasprite le pene per i vari reati, in particolare con la trasformazione di alcuni reati da contravvenzioni a delitti ( reati ) con l’introduzione di nuove fattispecie di reato.

Responsabilità delle Persone Giuridiche: è stata rivista la disciplina della responsabilità amministrativa delle persona giuridiche e del titolare dell’impresa in casi di reati ambientali, per la commissione di questi reati, secondo l’articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Bonifiche: sono state trasformate previste misure straordinarie per la bonifica delle arre colpite e istituito un Dipartimento per il Sud per coordinare le politiche di risanamento.

Nuovo reato: Il reato di “Traffico illecito di rifiuti” è stato trasformato in “Spedizione illegale di rifiuti” e ora è classificato come delitto, non più come contravvenzione.

Pene più severe: le pene per i reati ambientali previsti dal Codice penale sono state inasprite.

Arresto in flagranza differita: è stata introdotta la possibilità di applicare l’istituto dell’arresto in flagranza differita per i reati ambientali.

Sospensione Patente: Il DL 116/2025 inoltre ha introdotto sanzioni più severe per l’abbandono di rifiuti, tra cui la sospensione della patente da 4 a 6 mesi se commesso con un veicolo. Questa sanzione si applica sia per rifiuti non pericolosi (come mozziconi o bottiglie) sia, con reclusione e altre sanzioni accessorie, per rifiuti pericolosi, che prevedono anche l’arresto in aree protette.

Registro Carico e Scarico: il decreto si affianca a nuove regole per la gestione dei rifiuti, che possono prevedere pesanti sanzioni pecuniarie e altre misure accessorie anche per gli errori nel Registro di carico e scarico.

Videosorveglianza: estesa a tutte le strade e accertamenti differiti. Prevede la possibilità di utilizzare immagini di videosorveglianza per accertare il getto di piccoli rifiuti su tutte le strade, senza limitazioni alle sole autostrade o strade extraurbane principali. Non è prevista omologazione ex art. 45 C.d.s.. Gli accertamenti possono avvenire in diretta o entro le 24 ore mediante visione delle registrazioni.

Convegno Master Acque Ca’ Foscari 28 novembre 2025 – Enti di Governo D’Ambito e Governance Multilivello

Enti di Governo d’Ambito e Governance del Territorio.

SEMINARIO  28 novembre 2025 ore 10:30 -13:00.

 

Un altro importante momento di approfondimento e studio organizzato dall’Università Ca’ Foscari Venezia nell’ambito del Master Universitario in Tutela e gestione della risorsa idrica a.a. 24/25. 
L’evento è fruibile solo da remoto ed è organizzato in collaborazione con ANEA e Viveracqua. 
Tutte le info per la registrazione e partecipazione sulla locandina. Il seminario si terrà da remoto ed è obbligatoria la registrazione entro il giorno 26/11/2025.
Locandina Master Acque Seminario 28.11.2025 ore 10.30 - 13.00.pdf -1

 

 

Ambiente e Impresa Sostenibile – Convegno ambiente e impresa 21.11.2025

Ambiente e Impresa Sostenibile

Strumenti per una Gestione Responsabile.

È con piacere che condividiamo la notizia di questo interessante evento formativo del Master in diritto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile dell’Università Ca’ Foscari di Venezia che affronterà i temi più importanti e più attuali sulle politiche di sostenibilità.
Locandina Convegno Ambiente e Impresa 21.11.2025 DEF

Procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali dopo le novità del D.L. 116/2025

Procedura di estinzione delle Contravvenzioni Ambientali dopo le novità del D.L. 116/2025

È con piacere che condividiamo la notizia di questo interessante evento formativo del Master in diritto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.

 

Locandina Reati ambientali 14.11.2025 - Lezione Aperta

Gestione rifiuti: obblighi e sanzioni per le aziende

Gestione dei rifiuti: cosa prevede la legge e come evitare sanzioni

La gestione corretta dei rifiuti è uno dei temi centrali del diritto ambientale.
Ogni impresa, anche piccola, produce rifiuti — e spesso ignora che la legge impone obblighi precisi di raccolta, classificazione, stoccaggio e smaltimento.
Un errore nella gestione può comportare sanzioni amministrative e penali anche molto gravi, persino nei casi di semplice negligenza.


⚠️ Attenzione: ogni rifiuto ha una responsabilità

Secondo il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), il produttore di un rifiuto ne è responsabile fino al corretto smaltimento finale.
Questo significa che, anche se l’impresa affida i propri rifiuti a un trasportatore esterno, resta comunque responsabile in solido se il rifiuto non viene gestito correttamente.

Gli errori più frequenti:

  • Mancata o errata classificazione dei rifiuti (codice CER sbagliato);

  • Assenza del registro di carico e scarico;

  • Smaltimento tramite soggetti non autorizzati;

  • Mancata iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;

  • Errori nella compilazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);

  • Mancato aggiornamento del personale sulla normativa vigente.

Tutti questi errori, anche se non intenzionali, possono comportare sanzioni da migliaia di euro, sequestri o procedimenti penali per violazione delle norme ambientali.


💡 Gestire correttamente i rifiuti conviene

Un’azienda che gestisce bene i propri rifiuti non solo evita guai, ma dimostra attenzione verso l’ambiente e la comunità.
Oggi la sostenibilità è anche un valore competitivo: imprese “green compliant” ottengono più facilmente certificazioni ambientali, accedono a bandi pubblici e migliorano la propria reputazione.

I vantaggi di una gestione corretta:

  • Riduzione dei rischi legali e amministrativi;

  • Migliore organizzazione interna e tracciabilità;

  • Accesso a incentivi per l’economia circolare;

  • Possibilità di valorizzare i rifiuti come materie seconde.


🌱 Prevenire reati ambientali con la consulenza giusta

La normativa ambientale è complessa e in continua evoluzione.
Molte aziende commettono infrazioni senza rendersene conto, semplicemente perché non conoscono tutti gli adempimenti richiesti.

Un avvocato esperto in diritto ambientale può supportarti in modo concreto:

  • Analizzando la tua situazione aziendale;

  • Verificando autorizzazioni, registri e contratti con fornitori;

  • Formando il personale su obblighi e responsabilità;

  • Redigendo procedure di gestione conformi alla legge;

  • Difendendoti in caso di sanzioni o procedimenti penali.

Essere assistiti da un legale specializzato significa trasformare un obbligo in una garanzia di sicurezza e trasparenza.


⚖️ Come mettersi in regola subito

🔹 1. Classifica correttamente i rifiuti

Identifica il codice CER per ogni tipologia e verifica se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso.

🔹 2. Aggiorna i registri e le autorizzazioni

Controlla scadenze, documenti e soggetti autorizzati al trasporto e smaltimento.

🔹 3. Forma il personale

Ogni addetto deve sapere come gestire correttamente rifiuti, etichette e documentazione.

🔹 4. Stipula contratti chiari con i fornitori

Assicurati che ogni soggetto coinvolto (trasportatore, smaltitore, intermediario) sia iscritto all’albo e coperto da polizze idonee.

🔹 5. Rivolgiti a un legale ambientale

Solo un professionista esperto può garantirti la conformità totale e assisterti in caso di ispezioni ARPA o contestazioni.


🌍 L’ambiente è una responsabilità condivisa

Gestire correttamente i rifiuti significa proteggere l’ambiente e tutelare la propria azienda.
La legge non lascia spazio all’improvvisazione: conoscere gli obblighi, rispettarli e farsi assistere da professionisti competenti è l’unico modo per operare in sicurezza.

📩 Contattaci per una consulenza legale personalizzata: trasformiamo la normativa in una risorsa per la tua impresa.

Reati ambientali in Italia: cosa prevede la legge

Reati ambientali in Italia: conoscere la legge per tutelare l’ambiente e se stessi

L’ambiente è un bene comune, ma anche un ambito giuridico complesso.
In Italia, la legge punisce severamente chi danneggia o mette a rischio ecosistemi, acque, suolo e aria. Tuttavia, molti cittadini e imprenditori non conoscono a fondo i reati ambientali previsti dal Codice Penale e le loro conseguenze.


⚠️ Attenzione: il danno ambientale è anche un reato

Dal 2015, con la Legge 68/2015, i reati ambientali sono stati inseriti nel Codice Penale (Titolo VI-bis), segnando un cambiamento storico nella tutela dell’ambiente.
Oggi, non rispettare le norme non comporta solo sanzioni amministrative, ma vere e proprie pene detentive.

I principali reati ambientali previsti sono:

  • Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): punisce chi causa un danno significativo e misurabile all’ambiente, all’aria, al suolo o alle acque.

  • Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): riguarda eventi di danno grave, esteso e irreversibile.

  • Traffico e abbandono illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).

  • Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.): sanziona chi ostacola le autorità durante le ispezioni ambientali.

  • Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.): punisce chi, responsabile dell’inquinamento, non provvede a ripristinare lo stato dei luoghi.

🧨 Le pene previste

Le pene vanno da 2 a 15 anni di reclusione, a seconda della gravità, e possono essere accompagnate da sanzioni pecuniarie, interdizione e confisca dei beni usati per commettere il reato.


💡 La responsabilità aziendale nel diritto ambientale

Le imprese hanno un ruolo centrale nella tutela ambientale, ma anche una responsabilità diretta in caso di violazioni.
In base al D.Lgs. 231/2001, un’azienda può essere ritenuta responsabile amministrativamente per reati commessi dai propri dirigenti o dipendenti, se non ha adottato un modello organizzativo di prevenzione (MOG 231).

Questo significa che:

  • Anche se il titolare non è coinvolto direttamente, la società può essere multata o subire sospensione dell’attività.

  • L’unico modo per ridurre il rischio è predisporre un sistema di gestione ambientale e di sicurezza conforme alle leggi, integrato nel modello 231.


🌱 Prevenire è meglio che difendersi

Oggi non basta “non inquinare”: occorre dimostrare di prevenire il rischio.
Le imprese che adottano procedure di controllo, formazione e monitoraggio ambientale non solo rispettano la legge, ma ottengono vantaggi concreti:

  • Miglior reputazione aziendale e fiducia dei clienti;

  • Maggiori possibilità di partecipare a bandi pubblici e gare d’appalto;

  • Accesso a certificazioni ambientali (ISO 14001, EMAS);

  • Riduzione dei costi assicurativi e dei rischi legali.

Dal punto di vista giuridico, un avvocato specializzato in diritto ambientale può accompagnare l’impresa nella stesura dei protocolli, nella verifica della conformità e nella gestione di eventuali procedimenti penali o amministrativi.


⚖️ Come difendersi e mettersi in regola

🔹 1. Effettua un audit ambientale completo

Serve a individuare eventuali violazioni o carenze nei processi produttivi e nella gestione dei rifiuti.

🔹 2. Aggiorna le autorizzazioni ambientali

Molte imprese operano con permessi scaduti o non allineati alle nuove normative (es. AIA, VIA, VAS).

🔹 3. Forma il personale

Ogni lavoratore deve conoscere i comportamenti corretti per evitare sversamenti, errori di smaltimento o emissioni non autorizzate.

🔹 4. Rivolgiti a un avvocato ambientale

Un legale esperto può assisterti in caso di ispezioni ARPA, sequestri o contestazioni, garantendo la migliore strategia difensiva.


🌍 Conclusione: la legalità è la vera sostenibilità

Difendere l’ambiente significa difendere se stessi, la salute pubblica e il futuro delle imprese.
La normativa italiana oggi è chiara e rigorosa: chi la rispetta costruisce valore, chi la ignora rischia molto.

Affidarsi a un avvocato esperto in reati ambientali è la scelta più sicura per tutelare la tua azienda e dimostrare il tuo impegno concreto nella protezione dell’ambiente.

📩 Contattaci per una consulenza legale su misura: la prevenzione è la tua miglior difesa.

© Copyright Avvocato Ambiente e Sicurezza
Studio Legale Avvocato Ambiente e Sicurezza – Via Ferrarese 3/A Bologna
Tel. 051 4198 653

Bologna – Milano – Venezia

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