Ambito sanitario salute e sicurezza: LA RISONANZA MAGNETICA

Ambito Sanitario: LA RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE

Nelle strutture sanitarie convenzionali coesiste uno scenario completo di rischi convenzionali e emergenti (fisici, chimici e biologici) difficilmente riscontrabile in altre realtà industriali.

Fattori di rischio fisico: Rumore – Vibrazioni – Microclima – Campi Elettromagnetici – Radiazioni ionizzanti 

Fattori di rischio chimico

Fattori di rischio biologico

Le atmosfere iperbariche

Fattori di rischio legati all’organizzazione del lavoro: Rischio ergonomico – La Movimentazione e Assistenza dei Pazienti Ospedalizzati (MAPO).

 

LA RISONANZA MAGNETICA NUCLARE

Nei rischi lavorativi in ambito sanitario e della loro valutazione, con particolare riferimento alla risonanza magnetica nucleare.

La Risonanza Magnetica Nucleare è quella tecnica radiologica che utilizzando le proprietà di alcuni nuclei atomici di emettere radiazioni elettromagnetiche, fornisce immagini di sezioni trasverse dell’organismo umano secondo una rappresentazione morfologica della distribuzione dell’acqua (atomi idrogenoidi).

Si possono rilevare dei rischi di salute e sicurezza sul lavoro e non solo, da un punto di vista tecnico, durante la fase di approvvigionamento periodico di criogeno ( rabbocco effettuato da personale specializzato). In questa delicata fase il personale non addetto, resterà a debita distanza di sicurezza ( gli operai della squadra di manutenzione provvederanno a transennare il percorso). Infatti, in caso di fuoriuscita, il criogeno ( che si trova ad una temperatura di – 273 ° C) potrebbe provocare ustioni e/o l’asfissia dei presenti.

Il personale addetto, inoltre, deve adottare le seguenti precauzioni:

Operatori : Medici e Tecnici addetti devono controllare che nei taschini dei camici non vi siano presenti forbici, penne biro, clips, monete, ecc., che potrebbero deformare il campo magnetico alterando il segnale, essere “trascinati” all’interno del magnete (gantry) e/o colpire il capo del paziente;

Personale di manutenzione: deve utilizzare esclusivamente attrezzi speciali amagnetici dal colore ramato;

Personale ausiliario: deve utilizzare attrezzi testati per garantire l’assenza di parti ferromagnetiche e che non deve usare prodotti a base di cera sulla chiambrana della porta di accesso al sito, ecc..

Verso pazienti: si devono escludere da analisi di Risonanza Magnetica (RM)persone portatrici di pace maker, di protesi dotate di circuiti elettronici, preparati intracranici o comunque posizionati in prossimità di strutture anatomiche vitali, clips vascolari o schegge in materiali ferromagnetici.

L’accesso alla sala di esame, quindi, è proibito a:

  • A donne in stato di gravidanza;
  • A portatori di pacemaker – valvole cardiache – stents;
  • A portatori di neurostimolatori;
  • A portatori di protesi metalliche in materiale ferromagnetico;
  • A portatori di protesi dotate di circuiti elettronici;
  • A portatori di preparati intracranici;
  • A portatori di clips o schegge metalliche;
  • A portatori di pompe di infusione di insulina o altri farmaci;
  • A portatori di corpi metallici nel condotto uditivo o impianti per l’udito;
  • A portatori di chiodi o viti impiantati e protesi metalliche;
  • Soggetti con patologie del Sistema Nervoso Centrale;
  • Soggetti con patologie del Sistema Cardiovascolare.

In questi casi il medico dovrà caso per caso, valutare gli elementi che possono essere controindicati per effettuare questo tipo di esame.

Coordinatore sicurezza dipendente del datore di lavoro dell’impresa esecutrice

Il coordinatore dipendente del datore di lavoro dell’impresa esecutrice: un precedente importante

 

L’art. 89, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 81/2008, per coordinatore per l’esecuzione dei lavori si intende il “ soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione di compiti di cui all’art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( RSPP) da lui designato”: incompatibilità, queste che “ non operano in caso di coincidenza fra committente ed impresa esecutrice”.

Si è occupata per la prima volta di tale incompatibilità la Corte di Cassazione, sez. IV , sent. 39102 del 29.08.2018 la quale ha statuito che: “ Un coordinatore per l’esecuzione dei lavori è condannato per omicidio colposo in danno di un pendone “ estraneo alle attività lavorative in corso di svolgimento da parte di un consorzio di imprese entrato all’interno di un’area di un cantiere e travolto da un mezzo pesante in movimenti che, procedendo in retromarcia, lo abbatteva al suolo”.

A sua discolpa, l’imputato ha dedotto che “la  nomina a coordinatore della sicurezza sul lavoro in fase di esecuzione dei lavori era del tutto illegittima”, in quanto egli “ era un dipendente della ditta, che svolgeva che svolgeva le sue mansioni in una condizione di completa subordinazione lavorativa ed anche psicologica dal padre, del datore di lavoro”, né sarebbe stato accertato se l’imputato, privo dell’autonomia gestionale e indipendenza tipici dello svolgimento di questa funzione, abbia mai avuto la possibilità di svolgere il ruolo di coordinatore in fase di esecuzione, al di là della formale sottoscrizione del POS.

Ne desume che “ illegittimità della nomina a coordinatore della sicurezza sul lavoro in fase di esecuzione, riscontrata nel corso delle indagini,  corrisponde alla non idoneità funzionale del soggetto” e “ che la qualifica, radicalmente inefficace, deve essere considerata inesistente e, in quanto tale, non coincidente nell’attribuzione della posizione di garanzia dalla quale i giudici hanno fatto discendere la responsabilità penale dell’imputato”.

La sez. IV non è d’accordo, prende atto che “ l’aspetto sul quale si appuntano le critiche difensive riguarda essenzialmente la qualifica rivestita dall’imputato che era stato nominato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Osserva che “ il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è naturalmente titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di alta vigilanza”.

Considera pacifica l’assunzione della carica di coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori in capo all’imputato. Afferma che “ gli obblighi connessi alla assunzione di tale qualifica, consistenti nell’attività di vigilanza, non possono ritenersi caducati per il sol fatto che egli era dipendente della società, figlio del datore di lavoro”.

“La violazione dei requisiti normativamente richiesti dall’art. 89, comma 1, lett. f) D.lgs. 81/2008 per l’assunzione della qualifica non determina esclusione della posizione di garanzia allorquando sia stato formalmente acquisito tale incarico”, e che “ la sanzione della inefficacia della nomina dedotta non è prevista nella normativa di riferimento”.

Infine, l’imputato “ aveva un preciso obbligo di vigilanza che doveva essere esercitato sull’area di cantiere in cui erano in corso di svolgimento le attività lavorative, verificando l’osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza che aveva egli stesso firmato per quel cantiere”.

RSPP – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E IL (SSP): Funzione, Responsabilità, Obbligo

( RSPP ) Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il servizio (SPP): funzioni, responsabilità e obbligo

 

Il SPP Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi è una importante figura del sistema introdotta con il recepimento della Direttiva comunitaria. La struttura è diretta dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

L’RSPP è persona in possesso di specifiche capacità e competenze, designato dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio stesso.

La nomina dell’RSPP è un obbligo del datore di lavoro, NON delegabile.

Il servizio SSP è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni ed interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

La particolare rilevanza della funzione del SPP è dovuta al fatto che introduce nell’organizzazione aziendale competenze tecniche e scientifiche di fondamentale importanza ai fini di una corretta gestione del rischio.

Il servizio SSP coopera con il datore di lavoro e trasmettendogli competenze specialistiche anche al fine di elaborare il DVR Documento Valutazione Rischi.

L’esperienza dimostra come nell’ambito delle attività più difficili e rischiose è proprio l’aggiornamento delle conoscenze e delle tecnologie che può evitare eventi drammatici, in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il modello di organizzazione dovrebbe, quindi, avere una continua interazione tra le figure aziendali di vertice e il servizio.

L’art. 33 del d.lgs. 81/2008 descrive ampiamente i compiti del servizio: individuare i fattori di rischio, valutare i rischi, definire le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro anche in base a delle specificità dell’organizzazione aziendale, elaborare le misure preventive e protettive anche ai fini della redazione del DVR, proporre l’informazione, partecipare ai programmi per la formazione e alle consultazioni sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, fornire le dovute informazioni ai lavoratori ai sensi dell’art. 36.

Il SPP può essere costituito come organismo interno all’azienda, o può essere affidato ad entità esterne (art.31, comma 1°).

Nelle organizzazioni di maggiori dimensioni o che gestiscono rischi rilevanti, indicate all’art.31 comma 6°, il SPP deve essere costituito all’interno dell’azienda.

Il SPP svolge, assieme al medico competente, un importante ruolo di Collaborazione con il datore di lavoro.

Questa è figura una figura delicata con funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di potere decisionale. Tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze in una sorta di lavoro di gruppo.

Il SPP ed il suo responsabile ( RSPP) svolgono quindi un importante ruolo di cooperazione e consulenza che pone interrogativi in ordine alla possibilità di imputare eventi avversi a queste figure.

L’assenza di autonomi poteri gestori in capo al RSPP, non vale ad escludere la sua responsabilità quando la

violazione dei suoi obblighi si riverbera proprio sulle decisioni assunte da chi riveste effettivamente poteri gestori.

Ultimamente si è consolidato un orientamento giurisprudenziale che attribuisce alla figura dell’RSPP uno specifico ruolo di garante nella materia prevenzionistica sulla base dell’obbligo giuridico che la legge gli affida e che è quello di adempiere diligentemente all’incarico, collaborando con il datore di Lavoro, individuando correttamente i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche.

In relazione a questi suoi compiti può essere chiamato a rispondere quale garante degli eventi che si verificano per effetto della violazione dei suoi doveri (da ultime vedi Cass.pen., Sez.IV, 22.7.2021, n. 28468 e Cass.pen., Sez,IV, 15.9.2021, n. 33980).

IL DIRIGENTE

Il dirigente

 

Il d.lgs. 81/2008 introduce, per la prima volta, una definizione normativa di

dirigente attribuendo allo stesso gli stessi obblighi del datore di lavoro “nei

limiti delle attribuzioni e competenze conferite” (art.18 comma 1°, d.lgs.81/2008).

E’ dirigente ai fini della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro: “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua gerarchici e funzionali le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (art.2 lett. d) del d.lgs. 81/2008).

E’ dirigente, invece, dal punto di vista «giuslavoristico», il soggetto che esercita il potere direttivo sui sottoposti con la possibilità di assumere decisioni che hanno rilevanza sull’intera azienda o su parte di essa. Quindi, non necessariamente coincide con la figura del dirigente prevenzionistico che si fonda su presupposti in parte diversi e risponde a finalità diverse essendo strettamente collegata, in base al principio di effettività più volte richiamato, al concreto assetto organizzativo dell’impresa.

Tra i presupposti qualificanti dei dirigenti:

  1. La formazione: il dirigente deve essere dotato di competenze tecniche sufficienti a svolgere il suo ruolo, come previsto in modo esplicito negli artt. 15, comma 1°, lett. o) e 37, comma 7°, del d.lgs. 81/2008 (poi precisato nel punto 6 dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2011)
  2. La autonomia decisionale: in quanto è il soggetto al quale è riconducibile l’organizzazione dell’attività lavorativa (Cfr. Cass.pen., Sez.III, 31.8.2018, n. 39324). Autonomia decisionale che si esercita tramite l’utilizzo di poteri gerarchici (infatti, deve essere nelle condizioni di fatto e diritto per esercitare l’autonomia decisionale che gli è stata attribuita) e poteri funzionali.

La funzione dirigenziale:

  1. non comporta necessariamente poteri di spesa (Cfr. Cass.pen.,Sez. IV 12.11.2018, n. 42136). Laddove sia dotato di poteri di spesa e decisionali, come hse ha il compito di decidere autonomamente la messa in sicurezza degli impianti e degli ambienti di lavoro; qualora non sia dotato di tali poteri è tenuto a segnalare al datore di lavoro le situazioni cui occorre far fronte
  2. non richiede un incarico formale” (Cfr. Cass.pen. Sez.IV 11.11.2014, n. 46437). In altre parole i «dirigenti prevenzionistici» derivano la loro qualifica direttamente dalla legge, in relazione al loro statuto mansionale (desumibile dall’organigramma operativo) ed al livello del loro inserimento nell’organizzazione aziendale, senza la necessità che sia formalizzato uno specifico incarico.

IL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente: obblighi

 

Il medico competente ha degli obblighi che sono molteplici e di vario tenore, in particolare possiamo suddividerli in tre categorie:

1)Obblighi di tipo collaborativo-valutativo: tra questi assume particolare importanza quello disciplinato dall’art. 25 lett. a) del d.lgs. 81/2008 secondo cui il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi.

Con le modifiche fatte dalla L. 85/2023 il medico competente, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, deve essere nominato anche quando sia richiesto all’esito della valutazione dei rischi.

Nell’espletare questa funzione, il medico competente deve coadiuvare attivamente il datore di lavoro (sempre all’interno delle specifiche qualifiche professionali) nella individuazione dei rimedi, anche dettati dal progresso della tecnica, da adottare (Cfr. Cass.pen., Sez.III, 9.8.2018 n. 38402).

Per questi aspetti il medico competente assume una autonoma posizione di garanzia per ciò che attiene al suo contributo di competenza biomedica alla gestione del rischio.

2) Obblighi di tipo gestionale: deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, redigere e conservare le cartelle sanitarie di ciascun lavoratore, valutando e dando un giudizio di idoneità in sede preventiva o preassuntiva, anche sulla basa della cartella sanitaria di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro.

3) Obblighi di tipo informativo-comunicativo: informazione e comunicazione nei confronti del datore di lavoro del SPP e dei lavoratori in riferimento al significato della sorveglianza sanitaria e agli esiti della stessa.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

A) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28;

B) La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Occorre precisare che nel momento in cui il datore di lavoro nomina il responsabile del servizio prevenzione e protezione non lo esonera dalla responsabilità relativa alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli art. 17 e 28 D.Lgs n. 81/2008, con la conseguenza della nullità di una delega conferita per l’adempimento di obblighi non demandabili ( cass. Pen., sez IV, sent. n. 13844 del 7.05.2020).

L’indelegabilità della valutazione dei rischi e l’incompetenza del datore di lavoro.

Per questo aspetto della indelegabilità della valutazione dei rischi la giurisprudenza, è sempre stata rigorosa nei confronti del datore di lavoro.

In particolare:” il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza dell’RSPP, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi DVR previsto dall’art. 28 D.lgs. n. 81/2008, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione D.P.I. adottati. Il datore di lavoro anche quando si avvale della consulenza di un RSPP, rimane titolare della posizione di garanzia, anche con riferimento alla alla valutazione dei rischi e alla elaborazione del DVR”( cass. Pen. Sez.IV 24822 25.06.2021).

Tanto che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione penale a carico dell’RSPP, punisce direttamente il datore di lavoro per il sol fatto di aver omesso la valutazione dei rischi e non adottato il relativo documento.

La questione della indelegabilità è inderogabile anche all’interno delle grandi imprese. 

Tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili ex art. 17 rientrano anche le grandi imprese ovvero le imprese di notevoli dimensioni, rientra la  valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, necessaria per la redazione del documento previsto dall’art. 28 D.Lgs. n. 81/2008 ( Cass. Pen. Sez. IV sent. 18153 del 11.04.2017 e Cass. Pen. Sez.IV n. 47793 del 19.10.2018).

La nomina dell’RSPP

È sempre il datore di lavoro che è tenuto alla nomina dell’RSPP responsabile del servizio prevenzione e protezione dei lavoratori. Si tratta di obblighi non delegabili. Essendo il datore di lavoro il primo destinatario del generale obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. in quanto garante della incolumità dei prestatori di lavoro.

Altro obbligo non delegabile del datore di lavoro

Il terzo obbligo non delegabile del datore di lavoro è quello di vigilanza che viene ricavato dall’articolo immediatamente precedente che al comma 3° dell’art. 16 D.Lgs. n. 81/2008 espressamente prevede che la “delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delgato delle funzioni trasferite” mutuando, in questo caso, il contenuto della situazione d’obbligo del datore di lavoro da obbligo di adempiere personalmente a obbligo sulla attività del delegato. ( cass. Pen. Sez.IV, sent. 49771 del 09/12/2019).

SICUREZZA NEI CANTIERI: i soggetti protagonisti

SICUREZZA NEI CANTIERI: i soggetti protagonisti

Il Capo I del Titolo IV contiene una serie di disposizioni, che vanno dall’art. 88 all’art. 104-bis, integrati con 8 allegati, che mirano ad offrire un sistema di tutela rafforzato in un contesto, quello cantieristico edilizio, particolarmente esposto al rischio infortuni sul lavoro.

Per individuare il campo di applicazione del Titolo IV è necessario fare riferimento agli artt. 88 e 80 e all’allegato X.

A fronte delle lettura degli stessi per affermarsi l’operatività della normativa in oggetto è necessaria la ricorrenza congiunta di due presupposti:

1) la presenza di un «cantiere temporaneo o mobile» ovvero sia «qualsiasi
luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportatone all’allegato X» (art. 89);
2) lo svolgimento all’interno del cantiere di lavori edili o di genio civile tra quelli di cui allegato X.

La giurisprudenza penale, con un orientamento non condivisibile, ha finito per ricondurre nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV anche situazioni nelle quali risultavano assenti i succitati presupposti di legge (ad es. attività di rimozione di materiale contenente amianto non richiamate nell’allegato):

1) il committente, definito all’art. 89, comma 1, lett. b);

2) il responsabile dei lavori: ( il committente può nominare facoltativamente il responsabile dei lavori trasferendogli i compiti di sicurezza che su di lui gravano, liberandosi così da ogni responsabilità entro certi limiti) art. 93;

3) i coordinatori per la sicurezza ( nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici e di lavoratori autonomi, la legislazione prevede la nomina da parte del committente o dal responsabile dei lavori, del coordinatore addetto alla progettazione (il c.d. CSP) e del coordinatore addetto all’esecuzione dei lavori (c.d. CSE);

4) le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi e il datore di lavoro delle imprese affidatarie.

Successivamente analizzeremo in modo chiaro e lineare, le funzioni, le competenze e le responsabilità, tenendo conto del dettato normativi, e degli orientamenti prevalenti.

RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: funzioni e responsabilità penale

( RLS )  il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, funzioni e responsabilità penale, art. 50 del D.lgs. n. 81/2008 e art. 113 Codice Penale.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una figura di raccordo tra i lavoratori e le altre figure che devono garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro (in primis il datore di lavoro) .

L’art. 50 del  D.lgs. n. 81/2008 elenca le “ attribuzioni” del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL) il quale svolge un ruolo di mera consultazione circa le iniziative assunte dai soggetti obbligati che operano in azienda nel settore della sicurezza:

1) ha un diritto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;

2) è consultato in ordine alla valutazione dei rischi e alla designazione di ruoli tecnici, potendo esprimere pareri non vincolanti;

3) riceve informazioni rilevanti dall’azienda;

4) promuove l’elaborazione di misure di prevenzione e protezione;

5) avverte dei rischi individuati nel corso della sua attività e, infine, può ricorrere all’autorità giudiziaria o ispettiva.

La Corte di Cassazione sezione penale con una sentenza del 25/09/2023 n. 38914 (che ha confermato la condanna di un RLS a titolo di cooperazione colposa nell’omicidio colposo di un lavoratore ex art. 113 c.p.), ha sollevato una serie di interrogativi sui quali esiste un ampio confronto dottrinale.

Le domande che ci si è posti è questa, sussiste una posizione di garanzia in capo al RLS? Le attribuzioni normative RLS hanno lo scopo specifico di prevenire il rischio di infortuni sul lavoro?

Nella catena causale che conduce all’evento lesivo il ruolo attivo del RLS, avendo natura meramente propositiva, promozionale e di mero avvertimento, non può considerarsi un fattore causale efficiente ed adeguato, poiché tra la sua azione/omissione e l’evento si frappone, pur sempre, la condotta (colposa) o del garante principale (datore di lavoro) o degli altri soggetti garanti (dirigente, preposto, RSPP).

Inoltre, la figura rappresentativa dell’RLS non è neppure dotata di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito.

La conferma della condanna della Suprema Corte, peraltro, non è stata ricondotta al riconoscimento di una posizione di garanzia in capo al RLS .

Ci si è chiesto se possibile che la condotta di un RLS abbia contribuito causalmente alla verificazione di un evento dannoso ai sensi dell’art. 113 c.p. (cooperazione nel delitto colposo)?

Questa sentenza del 2023 ritiene che il fatto che RLS fosse rimasto letteralmente inerte, non sollecitando il datore di lavoro a modificare l’organizzazione del lavoro, implicitamente consentendo l’adibizione a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali senza il dovuto addestramento, configura l’istituto della cooperazione nel delitto colposo ex art. 113 c.p..

L’art. 113 c.p.  stabilisce che quando «l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persona, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso»

La questione principale (e cioè se possa essere incriminata l’inerzia di un soggetto privo di una posizione di garanzia che abbia indirettamente contribuito ad aumentare il rischio di realizzazione di una condotta omissiva del datore di lavoro ) coinvolge la portata applicativa dell’art. 113 c.p. che ha animato un intenso dibattito giurisprudenziale e dottrinale (ricordiamo la prevalente posizione in casi di responsabilità medica di lavoro in equipe dove viene esteso il disvalore penale anche a condotte atipiche che si inseriscono in un contesto di rischio agevolando la realizzazione dell’evento).

Con il passare del tempo si avrà modo di verificare se, questa sentenza resterà un precedente isolato o se giudici di merito inizieranno a dare applicazione al principio di diritto ivi affermato.

 

IL DATORE DI LAVORO: secondo il D.L.gs 81/2008

IL DATORE DI LAVORO: secondo il D.Lgs 81/2008 individuale, nelle società di persone e nelle società di capitali.

Nel definire il datore di lavoro la norma (art. 2 comma 1° lett. b) del d.lgs. 81/2008) riporta due indici per la sua individuazione:

1) uno di carattere formale, civilistico, che collega la qualifica di datore di lavoro alla

titolarità del rapporto di lavoro;

2) uno di natura sostanziale in quanto detiene i poteri decisionali  e di spesa   e grazie a questi è in grado di elaborare le strategie di prevenzione e realizzazione della sicurezza sul lavoro.

Il ruolo datoriale riguarda anche, secondo la medesima definizione normativa, il responsabile di un articolazione dotata di una propria sfera di autonomia: l’unità produttiva («lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale» lett. t) dell’art.2).

Quindi, l’unità produttiva è tale se in grado di produrre propri processi decisionali e gestori essendo dotata delle risorse economiche occorrenti. A queste condizioni il direttore di questa struttura assume il ruolo e la competenza di datore di lavoro nell’ambito dell’unità organizzativa affidatagli.

E’ quindi possibile, in realtà organizzative che presentano una simile connotazione, che esista un datore di lavoro al vertice dell’intera organizzazione e uno o più datori di lavoro che, seppur sottordinati, sono autonomi nei poteri di decisione e spesa per la loro specifica unità produttiva (Cfr. Cass.pen. Sez.III, 15.2.22, n. 9028).

Nelle società semplici o in nome collettivo la veste datoriale è di regola assunta da tutti  i soci (anche in questi organismi è possibile attribuire le competenze in materia di  sicurezza ad un socio dotato di effettivi, autonomi poteri che, conseguentemente, assume  la veste di garante, tranne che si sia in presenza di un illecito che costituisce espressione di una scelta di fondo espressa dalla collettività dei soci).

Nelle società di capitali è necessario confrontarsi con l’effettiva ripartizione dei ruoli  all’interno dell’organismo societario potendosi affermare solo genericamente che il ruolo datoriale viene assunto dall’organo di vertice e quindi dal consiglio di amministrazione e dal suo presidente e/o dall’amministratore delegato ex art. 2381 c.c..  La questione riguarda l’effettività dei poteri decisori e di spesa in materia di sicurezza sul lavoro (es. in relazione alla qualifica di datore dell’intero board nella sentenza Sezioni Unite Cassazione del 24.4.2104 n. 383423).

Dal punto di vista organizzativo è consigliato, quindi, che l’atto costitutivo, lo statuto o una decisione del Consiglio di Amministrazione individuino (non “nominino”, per evitare che si possa pensare ad una delega di primo livello) un amministratore, sulla base dei concreti poteri decisionali e di spesa, che all’interno dello stesso Consiglio di Amministrazione assuma il ruolo di datore di lavoro facendo coincidere la definizione normativa formale con la situazione di fatto in ossequio al principio di effettività (reale conformazione dei poteri gestionali).

Il datore di lavoro deve, da un lato poter decidere autonomamente quale budget di spesa (che deve garantire non solo gli interventi pianificati a seguito della valutazione dei rischi ma anche quelli di miglioramento , adeguamento ed aggiornamento imposti dalla legge) è compatibile con le esigenze della sicurezza e deve, altresì, poter disporre di eventuali risorse aggiuntive, in caso di imprevedibile necessità, senza dover richiedere il consenso di un organo superiore.

Una volta individuato correttamente il datore di lavoro permane una posizione di garanzia in capo agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione ?

Il coinvolgimento diretto di tutto l’organo di vertice può essere giustificato in relazione a dimostrate scelte aziendali che abbiano coinvolto tutto l’organo collegiale.

Inoltre, i componenti del Consiglio di Amministrazione possono comunque essere chiamati a rispondere quando un evento lesivo per la salute dei lavoratori non è dovuto ad occasionali disfunzioni ma a “difetti strutturali aziendali e del processo produttivo” (Cfr. Cass.pen., Sez.IV, 31.1.2014, n.4968)

Questo in relazione al generale dovere di diligenza imposto agli amministratori dall’art. 2381 c.c. che si estende anche al controllo dell’attività di quelli dotati di funzioni specifiche a loro attribuite( nella conformazione dei poteri.

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 Il datore di lavoro viene oggi gravato di un inedito obbligo formativo «adeguato e specifico» nonché soggetto ad aggiornamento periodico (nuovo comma 7° dell’art. 37 del d.lgs. 152/06 introdotto dalla L. 215/21).

Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano è stato demandato l’obbligo di adottare, entro il 30 giugno 2022 (obbligo non adempiuto), un accordo sull’individuazione dei contenuti minimi, la durata le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro

Ma, al di là «dei contenuti minimi » dell’attività formativa quali conoscenze, sino ad oggi, ha richiesto la giurisprudenza penale al «primo protagonista della gestione del rischio» ?

Fino a dove deve spingersi l’agire preventivo alla luce del dovere di conoscenza ?

 

Si può pretendere dall’ideale «datore di lavoro modello» di acquisire conoscenze spesso pionieristiche o deve essere la sfera pubblica a proporre le prescrizioni da seguire all’interno di una dimensione scientificamente qualificata e soprattutto ben determinata ?

La giurisprudenza (nelle ipotesi di gestione del rischio da esposizione a sostanze dannose) ha indicato il sapere scientifico quale fondamentale veicolo per conferire determinatezza all’imperativo cautelare.

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La eccessiva idealizzazione del «datore di lavoro modello» finisce con  l’attribuire allo stesso un ruolo inaccettabile: dall’evento avverso si inferisce che qualcosa il garante avrebbe potuto o dovuto fare, con la conseguenza che la responsabilità viene addebitata obliterando la colpevolezza.

Il dovere di conoscenza si estende, per giurisprudenza costante, ai difetti progettuali e/o costruttivi di macchine e/o attrezzature di lavoro che il datore di lavoro può accertare utilizzando «l’ordinaria diligenza» senza che possa fare affidamento sulle dichiarazioni dei costruttori sull’utilizzo delle regole della migliore tecnica.

Quindi, la giurisprudenza penale ha già, di fatto, posto a carico del datore di lavoro un complesso onere formativo per il governo del rischio sotto il profilo tecnico/scientifico (onere che il datore di lavoro, soprattutto nelle organizzazioni complesse, adempie tramite le «relazioni» e la collaborazione con i soggetti che forniscono tali informazioni).

I contenuti minimi dell’attività formativa (sempre al di là degli accordi Stato Regioni che verranno adottati) dovranno certamente riguardare la sfera di rischio che deve concretamente gestire il datore di lavoro (soprattutto organizzativa e relazionale ).

FATTORI DI RISCHIO IN AMBIENTE SANITARIO: le radiazioni ionizzanti

FATTORI DI RISCHIO IN AMBIENTE SANITARIO: le radiazioni ionizzanti

La sicurezza nel settore sanitario è un valore che non si può trascurare, dalla quale non solo dipende la salute ma la stessa incolumità fisica di pazienti e dipendenti.

Risulta quindi di fondamentale importanza effettuare una valutazione dei rischi, intesa come l’insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive e operative, che devono essere attuate per addivenire ad una stima del rischio d’esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale in relazione allo svolgimento delle lavorazioni.

Tale valutazione è pertanto un’operazione articolata e complessa che richiede per ogni ambiente o posto di lavoro una serie d’operazioni, successive e conseguenti tra loro, che dovranno prevedere:

• identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo;

• individuazione dei conseguiti potenziali rischi di esposizione e la stima dell’entità  dei rischi di esposizione.

Nelle strutture sanitarie convenzionali coesiste uno scenario completo di rischi convenzionali e emergenti (fisici, chimici e biologici) difficilmente riscontrabile in altre realtà industriali.

  • Fattori di rischio fisico: Rumore – Vibrazioni – Microclima – Campi Elettromagnetici – Radiazioni ionizzanti
  • Fattori di rischio chimico
  • Fattori di rischio biologico
  • Le atmosfere iperbariche
  • Fattori di rischio legati all’organizzazione del lavoro: Rischio ergonomico – La Movimentazione e Assistenza dei Pazienti Ospedalizzati (MAPO).

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Fattori di rischio fisico: RADIAZIONI IONIZZANTI

Per garantire condizioni di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori bisogna provvedere alla:

1) sorveglianza fisica affidata agli esperti qualificati che sulla base della valutazione del rischio predispongono la delimitazione delle zone lavorative a rischio, il controllo e l’esame dei mezzi di protezione, la valutazione delle esposizioni, ecc.;
2) sorveglianza medica affidata al Medico Autorizzato (categoria A e B) per l’esecuzione di visite mediche, indagini specialistiche e di laboratorio, provvedimenti e disposizioni sanitarie, ecc. e al Medico Competente (categoria B)(sino a luglio 2022).

Un rischio fisico importante nel settore sanitario è quello d’esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, utilizzate per una prolungata e non protetta attività a scopo diagnostico, terapeutico o di disinfezione. Le radiazioni ionizzanti sono delle particelle e delle onde elettromagnetiche con energia sufficientemente elevata tale da far emettere ad un atomo uno o più elettroni alterando la loro neutralità elettrica (che consiste nell’avere un uguale numero di protoni e di elettroni).Gli atomi si caricano elettricamente e si ionizzano

I tipi di radiazioni ionizzanti sono:
− raggi a, particelle costituite da nuclei di elio (2 neutroni e 2 protoni) e dannosi solo se emessi entro il corpo umano. In tal caso possono creare gravi danni per la grande forza di ionizzazione posseduta
− raggi b, flussi di particelle costituite da elettroni (beta-, negativi) e da positroni (beta+, elettroni positivi) emessi da un nucleo che si disintegra e se emessi entro il corpo umano sono sempre dannosi. Se emessi da una sorgente esterna sono dannosi solo per gli organi, in pratica, a meno di 1 cm dalla cute
− raggi g, onde elettromagnetiche, come la luce, e non di natura corpuscolare come i raggi alfa e beta e sempre pericolosi, anche se emessi da sorgenti esterne al corpo umano − raggi x, radiazioni elettromagnetiche simili ai raggi gamma, ma di frequenza minore (quindi di lunghezza d’onda maggiore: 10-11 – 10-9 metri) e pericolosità elevata, ma inferiore a quella dei raggi gamma, inoltre la sorgente è sempre esterna al corpo umano e cessa le sue emissioni una volta spenta
− raggi cosmici, nuclei atomici, elettroni, positroni e raggi gamma (raggi cosmici primari) o sciami fotoni-elettroni (raggi cosmici secondari) e la loro scarsa presenza li rende del tutto innocui
− radon, gas sprigionato da minerali radioattivi presenti sulla crosta terrestre ed in alcuni materiali da costruzione. Infiltrandosi negli ambienti interrati diventa la fonte di emissione di particelle alfa e di raggi gamma. Questi elementi liberi nell’aria entrano nell’organismo tramite la respirazione, danneggiando i tessuti interni (nell’A.S.L. CN2 negli anni 2002-2003 ne è stato eseguito il monitoraggio i dati emersi sono risultati largamente inferiori ai livelli di azione indicati dalla normativa vigente).

Vengono di seguito sinteticamente elencati i reparti e le apparecchiature radiologiche utilizzate in radiodiagnostica con particolare riferimento a quegli aspetti più direttamente connessi alla radioprotezione degli operatori addetti al loro funzionamento:

1) L’attività Radiologica
2) La radiologica Tomografia Computerizzata TAC
3) Radioscopia e radioscopia interventistica

4) Medicina Nucleare
5) La Pet
6) La IORT ( IntraOperative RadioTherapy ).

Le radiazioni ionizzanti possono essere prodotte:

1)da particolari sostanze (dette radioattive)
2)da macchine elettriche (dette macchine radiogene): es. TAC

SORGENTI NATURALI
– Radioattività naturale terrestre (es.radon)
– Radioattività naturale in aria
– Radioattività naturale nelle acque
– Radioattività naturale presente nel corpo umano
– Radiazione cosmica

SORGENTI ARTIFICIALI
– L’irradiazione medica a fini diagnostici e terapici (I-131, I 125, Tc-99m, Tl-201, Sr-89, Ga-67, In-111, …)
– Elementi radioattivi entrati in atmosfera a seguito di esperimenti atomici, cessati nella metà degli anni ’70 (Sr 90, Pu-240, Pu-239, Pu-238)
– Emissioni dell’industria dell’energia nucleare e attività di ricerca
– Residui dell’incidente di Chernobyl o altri incidenti (Cs-137, Cs-134, …) in alcune regioni d’Europa.

EFFETTI DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI
– Effetti chimici: reazioni di rottura di legame, formazione di radicali liberi.
– Effetti biologici: cancerogenesi, mutagenesi, teratogenesi (IARC = gruppo 1 A ).

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