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RSPP – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E IL (SSP): Funzione, Responsabilità, Obbligo

( RSPP ) Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il servizio (SPP): funzioni, responsabilità e obbligo

 

Il SPP Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi è una importante figura del sistema introdotta con il recepimento della Direttiva comunitaria. La struttura è diretta dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

L’RSPP è persona in possesso di specifiche capacità e competenze, designato dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio stesso.

La nomina dell’RSPP è un obbligo del datore di lavoro, NON delegabile.

Il servizio SSP è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni ed interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

La particolare rilevanza della funzione del SPP è dovuta al fatto che introduce nell’organizzazione aziendale competenze tecniche e scientifiche di fondamentale importanza ai fini di una corretta gestione del rischio.

Il servizio SSP coopera con il datore di lavoro e trasmettendogli competenze specialistiche anche al fine di elaborare il DVR Documento Valutazione Rischi.

L’esperienza dimostra come nell’ambito delle attività più difficili e rischiose è proprio l’aggiornamento delle conoscenze e delle tecnologie che può evitare eventi drammatici, in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il modello di organizzazione dovrebbe, quindi, avere una continua interazione tra le figure aziendali di vertice e il servizio.

L’art. 33 del d.lgs. 81/2008 descrive ampiamente i compiti del servizio: individuare i fattori di rischio, valutare i rischi, definire le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro anche in base a delle specificità dell’organizzazione aziendale, elaborare le misure preventive e protettive anche ai fini della redazione del DVR, proporre l’informazione, partecipare ai programmi per la formazione e alle consultazioni sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, fornire le dovute informazioni ai lavoratori ai sensi dell’art. 36.

Il SPP può essere costituito come organismo interno all’azienda, o può essere affidato ad entità esterne (art.31, comma 1°).

Nelle organizzazioni di maggiori dimensioni o che gestiscono rischi rilevanti, indicate all’art.31 comma 6°, il SPP deve essere costituito all’interno dell’azienda.

Il SPP svolge, assieme al medico competente, un importante ruolo di Collaborazione con il datore di lavoro.

Questa è figura una figura delicata con funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di potere decisionale. Tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze in una sorta di lavoro di gruppo.

Il SPP ed il suo responsabile ( RSPP) svolgono quindi un importante ruolo di cooperazione e consulenza che pone interrogativi in ordine alla possibilità di imputare eventi avversi a queste figure.

L’assenza di autonomi poteri gestori in capo al RSPP, non vale ad escludere la sua responsabilità quando la

violazione dei suoi obblighi si riverbera proprio sulle decisioni assunte da chi riveste effettivamente poteri gestori.

Ultimamente si è consolidato un orientamento giurisprudenziale che attribuisce alla figura dell’RSPP uno specifico ruolo di garante nella materia prevenzionistica sulla base dell’obbligo giuridico che la legge gli affida e che è quello di adempiere diligentemente all’incarico, collaborando con il datore di Lavoro, individuando correttamente i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche.

In relazione a questi suoi compiti può essere chiamato a rispondere quale garante degli eventi che si verificano per effetto della violazione dei suoi doveri (da ultime vedi Cass.pen., Sez.IV, 22.7.2021, n. 28468 e Cass.pen., Sez,IV, 15.9.2021, n. 33980).

IL DATORE DI LAVORO: secondo il D.L.gs 81/2008

IL DATORE DI LAVORO: secondo il D.Lgs 81/2008 individuale, nelle società di persone e nelle società di capitali.

Nel definire il datore di lavoro la norma (art. 2 comma 1° lett. b) del d.lgs. 81/2008) riporta due indici per la sua individuazione:

1) uno di carattere formale, civilistico, che collega la qualifica di datore di lavoro alla

titolarità del rapporto di lavoro;

2) uno di natura sostanziale in quanto detiene i poteri decisionali  e di spesa   e grazie a questi è in grado di elaborare le strategie di prevenzione e realizzazione della sicurezza sul lavoro.

Il ruolo datoriale riguarda anche, secondo la medesima definizione normativa, il responsabile di un articolazione dotata di una propria sfera di autonomia: l’unità produttiva («lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale» lett. t) dell’art.2).

Quindi, l’unità produttiva è tale se in grado di produrre propri processi decisionali e gestori essendo dotata delle risorse economiche occorrenti. A queste condizioni il direttore di questa struttura assume il ruolo e la competenza di datore di lavoro nell’ambito dell’unità organizzativa affidatagli.

E’ quindi possibile, in realtà organizzative che presentano una simile connotazione, che esista un datore di lavoro al vertice dell’intera organizzazione e uno o più datori di lavoro che, seppur sottordinati, sono autonomi nei poteri di decisione e spesa per la loro specifica unità produttiva (Cfr. Cass.pen. Sez.III, 15.2.22, n. 9028).

Nelle società semplici o in nome collettivo la veste datoriale è di regola assunta da tutti  i soci (anche in questi organismi è possibile attribuire le competenze in materia di  sicurezza ad un socio dotato di effettivi, autonomi poteri che, conseguentemente, assume  la veste di garante, tranne che si sia in presenza di un illecito che costituisce espressione di una scelta di fondo espressa dalla collettività dei soci).

Nelle società di capitali è necessario confrontarsi con l’effettiva ripartizione dei ruoli  all’interno dell’organismo societario potendosi affermare solo genericamente che il ruolo datoriale viene assunto dall’organo di vertice e quindi dal consiglio di amministrazione e dal suo presidente e/o dall’amministratore delegato ex art. 2381 c.c..  La questione riguarda l’effettività dei poteri decisori e di spesa in materia di sicurezza sul lavoro (es. in relazione alla qualifica di datore dell’intero board nella sentenza Sezioni Unite Cassazione del 24.4.2104 n. 383423).

Dal punto di vista organizzativo è consigliato, quindi, che l’atto costitutivo, lo statuto o una decisione del Consiglio di Amministrazione individuino (non “nominino”, per evitare che si possa pensare ad una delega di primo livello) un amministratore, sulla base dei concreti poteri decisionali e di spesa, che all’interno dello stesso Consiglio di Amministrazione assuma il ruolo di datore di lavoro facendo coincidere la definizione normativa formale con la situazione di fatto in ossequio al principio di effettività (reale conformazione dei poteri gestionali).

Il datore di lavoro deve, da un lato poter decidere autonomamente quale budget di spesa (che deve garantire non solo gli interventi pianificati a seguito della valutazione dei rischi ma anche quelli di miglioramento , adeguamento ed aggiornamento imposti dalla legge) è compatibile con le esigenze della sicurezza e deve, altresì, poter disporre di eventuali risorse aggiuntive, in caso di imprevedibile necessità, senza dover richiedere il consenso di un organo superiore.

Una volta individuato correttamente il datore di lavoro permane una posizione di garanzia in capo agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione ?

Il coinvolgimento diretto di tutto l’organo di vertice può essere giustificato in relazione a dimostrate scelte aziendali che abbiano coinvolto tutto l’organo collegiale.

Inoltre, i componenti del Consiglio di Amministrazione possono comunque essere chiamati a rispondere quando un evento lesivo per la salute dei lavoratori non è dovuto ad occasionali disfunzioni ma a “difetti strutturali aziendali e del processo produttivo” (Cfr. Cass.pen., Sez.IV, 31.1.2014, n.4968)

Questo in relazione al generale dovere di diligenza imposto agli amministratori dall’art. 2381 c.c. che si estende anche al controllo dell’attività di quelli dotati di funzioni specifiche a loro attribuite( nella conformazione dei poteri.

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 Il datore di lavoro viene oggi gravato di un inedito obbligo formativo «adeguato e specifico» nonché soggetto ad aggiornamento periodico (nuovo comma 7° dell’art. 37 del d.lgs. 152/06 introdotto dalla L. 215/21).

Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano è stato demandato l’obbligo di adottare, entro il 30 giugno 2022 (obbligo non adempiuto), un accordo sull’individuazione dei contenuti minimi, la durata le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro

Ma, al di là «dei contenuti minimi » dell’attività formativa quali conoscenze, sino ad oggi, ha richiesto la giurisprudenza penale al «primo protagonista della gestione del rischio» ?

Fino a dove deve spingersi l’agire preventivo alla luce del dovere di conoscenza ?

 

Si può pretendere dall’ideale «datore di lavoro modello» di acquisire conoscenze spesso pionieristiche o deve essere la sfera pubblica a proporre le prescrizioni da seguire all’interno di una dimensione scientificamente qualificata e soprattutto ben determinata ?

La giurisprudenza (nelle ipotesi di gestione del rischio da esposizione a sostanze dannose) ha indicato il sapere scientifico quale fondamentale veicolo per conferire determinatezza all’imperativo cautelare.

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La eccessiva idealizzazione del «datore di lavoro modello» finisce con  l’attribuire allo stesso un ruolo inaccettabile: dall’evento avverso si inferisce che qualcosa il garante avrebbe potuto o dovuto fare, con la conseguenza che la responsabilità viene addebitata obliterando la colpevolezza.

Il dovere di conoscenza si estende, per giurisprudenza costante, ai difetti progettuali e/o costruttivi di macchine e/o attrezzature di lavoro che il datore di lavoro può accertare utilizzando «l’ordinaria diligenza» senza che possa fare affidamento sulle dichiarazioni dei costruttori sull’utilizzo delle regole della migliore tecnica.

Quindi, la giurisprudenza penale ha già, di fatto, posto a carico del datore di lavoro un complesso onere formativo per il governo del rischio sotto il profilo tecnico/scientifico (onere che il datore di lavoro, soprattutto nelle organizzazioni complesse, adempie tramite le «relazioni» e la collaborazione con i soggetti che forniscono tali informazioni).

I contenuti minimi dell’attività formativa (sempre al di là degli accordi Stato Regioni che verranno adottati) dovranno certamente riguardare la sfera di rischio che deve concretamente gestire il datore di lavoro (soprattutto organizzativa e relazionale ).

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