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ANCORA SULL’ATTRIBUZIONE DEL CODICE EER

Recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza 23 dicembre 2025, n. 41415, è tornata ad occuparsi degli oneri di verifica in capo al soggetto che riceve i rifiuti e, in generale, di ogni detentore dei rifiuti stessi.

Pur rammentando la regola di cui all’art. 185, c. 5, secondo cui “La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore ….[…]”, il quale è “prioritariamente”, quindi, tenuto ad assegnare il corretto c.d. Codice EER corrispondente alla tipologia di rifiuto di volta in volta originato, il giudice di legittimità ha sottolineato che “la disciplina europea (direttiva 2008/98/Ce; decisione 2000/532/Ce) e la giurisprudenza CGUE e di questa Corte hanno chiarito che anche il detentore/destinatario sopporta oneri di verifica e non può fare scelte arbitrarie sulla qualificazione del rifiuto” e, quando la composizione degli stessi non è nota, deve determinarla ricercando le sostanze pericolose “ragionevolmente” presenti attraverso campionamenti e analisi.

Le copiose disposizioni normativa in merito “devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (Ce) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale”.

La sentenza richiama le importanti pronunce della medesima Corte di Giustizia Europea, Sez. X, 28 marzo 2019, cause riunite C-487/17 e C-489/17, che si è pronunciata sui criteri da utilizzare per assegnare le caratteristiche di pericolo ai quali è possibile attribuire codici speculari. Ad avviso della Corte, la corretta applicazione del principio di precauzione, in uno con il principio di economicità e fattibilità tecnica della gestione dei rifiuti,  importa che il produttore dei rifiuti non è obbligato “a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame” ma può “limitarsi a ricercare le sostanze che possono essere ragionevolmente presenti in tale rifiuto e valutare le sue caratteristiche di pericolo sulla base di calcoli o mediante prove in relazione a tali sostanze”: viene così rifiutata la presunzione di pericolosità del rifiuto che imponeva al produttore un’analisi volta a verificare l’assenza di qualunque tipo di sostanza classificata come pericolosa. Ad onor di completezza già la Cassazione Penale solo il mese precedente, con la pronuncia della IV sezione 9 febbraio 2019, n. 6548 avevo fornito, in termini sostanzialmente identici, analoga indicazione ossia che “In caso di rifiuti con codice a specchio, per identificare la non pericolosità non è necessaria la indiscriminata ricerca di tutte le sostanze che il rifiuto potrebbe astrattamente contenere, ma unicamente quelle che, con più elevato livello di probabilità possono essere presenti nel rifiuto.”

Il principio che ne emerge non è quindi una novità ma le difficoltà applicative permangono, porto che ogni specifica fattispecie rappresenta un caso a sé.

Invero, la sentenza sottolinea la particolare accortezza che deve avere il destinatario (che diventa detentore solo qualora riceva il rifiuto) prima di ricevere e accettare il conferimento, svolgendo i necessari preventivi accertamenti e richiedendo eventuali approfondimenti (eventualmente potendo all’esito degli stessi, rifiutarsi di ricevere il rifiuto). Al contempo la pronuncia suggerisce alcune importanti riflessioni sui limiti degli obblighi che gravano sul destinatario in ordine a tale verifica, e ciò nel contesto della responsabilità condivisa che vige in questa materia. Ciò che è certo è che elementi, circostanze e documentazione a supporto dell’operazione di classificazione rimangono determinanti al fine, prima di tutto, della corretta gestione del rifiuto e della tutela dell’ambiente.

 

Di – Avv. Roberta Agnoletto-Ph.D., Patrocinante in Cassazione e esperta di diritto amministrativo e dell’ambiente.

 

 

 

 

 

 

 

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