IL DIRIGENTE
Il dirigente
Il d.lgs. 81/2008 introduce, per la prima volta, una definizione normativa di
dirigente attribuendo allo stesso gli stessi obblighi del datore di lavoro “nei
limiti delle attribuzioni e competenze conferite” (art.18 comma 1°, d.lgs.81/2008).
E’ dirigente ai fini della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro: “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua gerarchici e funzionali le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (art.2 lett. d) del d.lgs. 81/2008).
E’ dirigente, invece, dal punto di vista «giuslavoristico», il soggetto che esercita il potere direttivo sui sottoposti con la possibilità di assumere decisioni che hanno rilevanza sull’intera azienda o su parte di essa. Quindi, non necessariamente coincide con la figura del dirigente prevenzionistico che si fonda su presupposti in parte diversi e risponde a finalità diverse essendo strettamente collegata, in base al principio di effettività più volte richiamato, al concreto assetto organizzativo dell’impresa.
Tra i presupposti qualificanti dei dirigenti:
- La formazione: il dirigente deve essere dotato di competenze tecniche sufficienti a svolgere il suo ruolo, come previsto in modo esplicito negli artt. 15, comma 1°, lett. o) e 37, comma 7°, del d.lgs. 81/2008 (poi precisato nel punto 6 dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2011)
- La autonomia decisionale: in quanto è il soggetto al quale è riconducibile l’organizzazione dell’attività lavorativa (Cfr. Cass.pen., Sez.III, 31.8.2018, n. 39324). Autonomia decisionale che si esercita tramite l’utilizzo di poteri gerarchici (infatti, deve essere nelle condizioni di fatto e diritto per esercitare l’autonomia decisionale che gli è stata attribuita) e poteri funzionali.
La funzione dirigenziale:
- “non comporta necessariamente poteri di spesa (Cfr. Cass.pen.,Sez. IV 12.11.2018, n. 42136). Laddove sia dotato di poteri di spesa e decisionali, come hse ha il compito di decidere autonomamente la messa in sicurezza degli impianti e degli ambienti di lavoro; qualora non sia dotato di tali poteri è tenuto a segnalare al datore di lavoro le situazioni cui occorre far fronte
- “non richiede un incarico formale” (Cfr. Cass.pen. Sez.IV 11.11.2014, n. 46437). In altre parole i «dirigenti prevenzionistici» derivano la loro qualifica direttamente dalla legge, in relazione al loro statuto mansionale (desumibile dall’organigramma operativo) ed al livello del loro inserimento nell’organizzazione aziendale, senza la necessità che sia formalizzato uno specifico incarico.





