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IL DIRIGENTE

Il dirigente

 

Il d.lgs. 81/2008 introduce, per la prima volta, una definizione normativa di

dirigente attribuendo allo stesso gli stessi obblighi del datore di lavoro “nei

limiti delle attribuzioni e competenze conferite” (art.18 comma 1°, d.lgs.81/2008).

E’ dirigente ai fini della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro: “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua gerarchici e funzionali le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (art.2 lett. d) del d.lgs. 81/2008).

E’ dirigente, invece, dal punto di vista «giuslavoristico», il soggetto che esercita il potere direttivo sui sottoposti con la possibilità di assumere decisioni che hanno rilevanza sull’intera azienda o su parte di essa. Quindi, non necessariamente coincide con la figura del dirigente prevenzionistico che si fonda su presupposti in parte diversi e risponde a finalità diverse essendo strettamente collegata, in base al principio di effettività più volte richiamato, al concreto assetto organizzativo dell’impresa.

Tra i presupposti qualificanti dei dirigenti:

  1. La formazione: il dirigente deve essere dotato di competenze tecniche sufficienti a svolgere il suo ruolo, come previsto in modo esplicito negli artt. 15, comma 1°, lett. o) e 37, comma 7°, del d.lgs. 81/2008 (poi precisato nel punto 6 dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2011)
  2. La autonomia decisionale: in quanto è il soggetto al quale è riconducibile l’organizzazione dell’attività lavorativa (Cfr. Cass.pen., Sez.III, 31.8.2018, n. 39324). Autonomia decisionale che si esercita tramite l’utilizzo di poteri gerarchici (infatti, deve essere nelle condizioni di fatto e diritto per esercitare l’autonomia decisionale che gli è stata attribuita) e poteri funzionali.

La funzione dirigenziale:

  1. non comporta necessariamente poteri di spesa (Cfr. Cass.pen.,Sez. IV 12.11.2018, n. 42136). Laddove sia dotato di poteri di spesa e decisionali, come hse ha il compito di decidere autonomamente la messa in sicurezza degli impianti e degli ambienti di lavoro; qualora non sia dotato di tali poteri è tenuto a segnalare al datore di lavoro le situazioni cui occorre far fronte
  2. non richiede un incarico formale” (Cfr. Cass.pen. Sez.IV 11.11.2014, n. 46437). In altre parole i «dirigenti prevenzionistici» derivano la loro qualifica direttamente dalla legge, in relazione al loro statuto mansionale (desumibile dall’organigramma operativo) ed al livello del loro inserimento nell’organizzazione aziendale, senza la necessità che sia formalizzato uno specifico incarico.

IL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente: obblighi

 

Il medico competente ha degli obblighi che sono molteplici e di vario tenore, in particolare possiamo suddividerli in tre categorie:

1)Obblighi di tipo collaborativo-valutativo: tra questi assume particolare importanza quello disciplinato dall’art. 25 lett. a) del d.lgs. 81/2008 secondo cui il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi.

Con le modifiche fatte dalla L. 85/2023 il medico competente, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, deve essere nominato anche quando sia richiesto all’esito della valutazione dei rischi.

Nell’espletare questa funzione, il medico competente deve coadiuvare attivamente il datore di lavoro (sempre all’interno delle specifiche qualifiche professionali) nella individuazione dei rimedi, anche dettati dal progresso della tecnica, da adottare (Cfr. Cass.pen., Sez.III, 9.8.2018 n. 38402).

Per questi aspetti il medico competente assume una autonoma posizione di garanzia per ciò che attiene al suo contributo di competenza biomedica alla gestione del rischio.

2) Obblighi di tipo gestionale: deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, redigere e conservare le cartelle sanitarie di ciascun lavoratore, valutando e dando un giudizio di idoneità in sede preventiva o preassuntiva, anche sulla basa della cartella sanitaria di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro.

3) Obblighi di tipo informativo-comunicativo: informazione e comunicazione nei confronti del datore di lavoro del SPP e dei lavoratori in riferimento al significato della sorveglianza sanitaria e agli esiti della stessa.

RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: funzioni e responsabilità penale

( RLS )  il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, funzioni e responsabilità penale, art. 50 del D.lgs. n. 81/2008 e art. 113 Codice Penale.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una figura di raccordo tra i lavoratori e le altre figure che devono garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro (in primis il datore di lavoro) .

L’art. 50 del  D.lgs. n. 81/2008 elenca le “ attribuzioni” del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL) il quale svolge un ruolo di mera consultazione circa le iniziative assunte dai soggetti obbligati che operano in azienda nel settore della sicurezza:

1) ha un diritto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;

2) è consultato in ordine alla valutazione dei rischi e alla designazione di ruoli tecnici, potendo esprimere pareri non vincolanti;

3) riceve informazioni rilevanti dall’azienda;

4) promuove l’elaborazione di misure di prevenzione e protezione;

5) avverte dei rischi individuati nel corso della sua attività e, infine, può ricorrere all’autorità giudiziaria o ispettiva.

La Corte di Cassazione sezione penale con una sentenza del 25/09/2023 n. 38914 (che ha confermato la condanna di un RLS a titolo di cooperazione colposa nell’omicidio colposo di un lavoratore ex art. 113 c.p.), ha sollevato una serie di interrogativi sui quali esiste un ampio confronto dottrinale.

Le domande che ci si è posti è questa, sussiste una posizione di garanzia in capo al RLS? Le attribuzioni normative RLS hanno lo scopo specifico di prevenire il rischio di infortuni sul lavoro?

Nella catena causale che conduce all’evento lesivo il ruolo attivo del RLS, avendo natura meramente propositiva, promozionale e di mero avvertimento, non può considerarsi un fattore causale efficiente ed adeguato, poiché tra la sua azione/omissione e l’evento si frappone, pur sempre, la condotta (colposa) o del garante principale (datore di lavoro) o degli altri soggetti garanti (dirigente, preposto, RSPP).

Inoltre, la figura rappresentativa dell’RLS non è neppure dotata di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito.

La conferma della condanna della Suprema Corte, peraltro, non è stata ricondotta al riconoscimento di una posizione di garanzia in capo al RLS .

Ci si è chiesto se possibile che la condotta di un RLS abbia contribuito causalmente alla verificazione di un evento dannoso ai sensi dell’art. 113 c.p. (cooperazione nel delitto colposo)?

Questa sentenza del 2023 ritiene che il fatto che RLS fosse rimasto letteralmente inerte, non sollecitando il datore di lavoro a modificare l’organizzazione del lavoro, implicitamente consentendo l’adibizione a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali senza il dovuto addestramento, configura l’istituto della cooperazione nel delitto colposo ex art. 113 c.p..

L’art. 113 c.p.  stabilisce che quando «l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persona, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso»

La questione principale (e cioè se possa essere incriminata l’inerzia di un soggetto privo di una posizione di garanzia che abbia indirettamente contribuito ad aumentare il rischio di realizzazione di una condotta omissiva del datore di lavoro ) coinvolge la portata applicativa dell’art. 113 c.p. che ha animato un intenso dibattito giurisprudenziale e dottrinale (ricordiamo la prevalente posizione in casi di responsabilità medica di lavoro in equipe dove viene esteso il disvalore penale anche a condotte atipiche che si inseriscono in un contesto di rischio agevolando la realizzazione dell’evento).

Con il passare del tempo si avrà modo di verificare se, questa sentenza resterà un precedente isolato o se giudici di merito inizieranno a dare applicazione al principio di diritto ivi affermato.

 

Prevenzione infortuni sul lavoro: obblighi e strategie

Prevenzione degli infortuni sul lavoro: obblighi, responsabilità e strategie efficaci

Ogni infortunio sul lavoro non è solo una tragedia personale, ma anche una responsabilità giuridica e morale per chi dirige o gestisce un’impresa.
La sicurezza non si improvvisa: è frutto di regole precise, controlli continui e cultura aziendale.
In Italia, la normativa principale — il D.Lgs. 81/2008 — impone obblighi chiari e prevede sanzioni severe per chi non li rispetta.


⚠️ Attenzione: la sicurezza parte prima dell’incidente

La prevenzione degli infortuni è un dovere giuridico del datore di lavoro.
Ogni incidente, anche se causato da errore umano, può comportare responsabilità penali, civili e amministrative se l’azienda non ha predisposto misure adeguate.

Le cause più comuni di infortunio sono:

  • Mancanza di formazione specifica sui rischi;

  • Utilizzo scorretto o assenza di dispositivi di protezione (DPI);

  • Scarsa manutenzione di macchinari e impianti;

  • Assenza di segnaletica o procedure di emergenza chiare;

  • Stress, fatica e turni di lavoro eccessivi.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che ogni azienda, anche piccola, abbia un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiornato e redatto con il supporto di tecnici e consulenti qualificati.
Non averlo o non aggiornarlo è una delle violazioni più sanzionate durante i controlli.


💡 Interesse: la prevenzione è una strategia vincente

Investire nella sicurezza significa ridurre rischi, costi e conflitti.
Un ambiente di lavoro sicuro migliora la produttività, riduce assenze e infortuni e rafforza il rapporto di fiducia tra datore e lavoratore.

Le aziende che si distinguono in materia di sicurezza:

  • Hanno tassi di infortunio più bassi;

  • Godono di premi INAIL ridotti;

  • Sono più competitive negli appalti pubblici;

  • Attraggono collaboratori e clienti più consapevoli.

Inoltre, integrare la sicurezza nel Modello Organizzativo 231 consente di dimostrare che l’azienda ha agito con diligenza, riducendo la propria responsabilità in caso di reato colposo.


🌱 Tutelare persone e impresa

Un’impresa che adotta procedure di prevenzione efficaci non solo protegge i lavoratori, ma tutela se stessa.
Le norme prevedono che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti rispondano penalmente solo in caso di negligenza o mancata vigilanza, ma dimostrare la propria correttezza richiede prove concrete:
formazione documentata, registri aggiornati, verifiche periodiche, e piani di emergenza attivi.

Un avvocato esperto in sicurezza sul lavoro può aiutare a:

  • Redigere o aggiornare il DVR;

  • Strutturare deleghe di funzione valide;

  • Gestire rapporti con ispettorati e autorità;

  • Difendersi in caso di contestazioni o procedimenti penali.

La sicurezza, oggi, è anche una questione di tutela legale: chi è preparato si difende meglio.


⚖️ Cosa puoi fare subito

🔹 1. Analizza i rischi reali della tua attività

Non limitarti al DVR formale: verifica sul campo procedure, spazi e attrezzature.

🔹 2. Coinvolgi i lavoratori

La sicurezza è efficace solo se condivisa. Ascoltare chi lavora ogni giorno è fondamentale per individuare criticità.

🔹 3. Forma e aggiorna periodicamente il personale

Ogni mansione comporta rischi diversi: la formazione deve essere continua, non un adempimento una tantum.

🔹 4. Affidati a un legale esperto

Un avvocato specializzato in diritto della sicurezza può prevenire errori, revisionare contratti, deleghe e protocolli e rappresentarti in caso di indagini o ispezioni.


🧱 Conclusione: prevenire conviene, sempre

La prevenzione degli infortuni è una scelta di responsabilità e lungimiranza.
Non è solo un obbligo di legge, ma un valore aziendale e umano.
Un luogo di lavoro sicuro è un luogo più sereno, produttivo e sostenibile.

📩 Rivolgiti a noi per una consulenza su misura: prevenire non è solo giusto, è la strategia più intelligente per garantire continuità e protezione.

Sicurezza sul lavoro: obblighi, sanzioni e prevenzione

Sicurezza sul lavoro: obblighi, sanzioni e responsabilità legale

La sicurezza sul lavoro non è solo un dovere morale, ma un obbligo di legge.
Ogni datore di lavoro ha la responsabilità di proteggere la salute e l’integrità dei propri dipendenti, prevenendo incidenti e malattie professionali.
Il riferimento principale è il D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza, che stabilisce regole chiare, sanzioni severe e doveri precisi.


⚠️ Attenzione: la sicurezza non è un optional

Ogni anno in Italia si registrano oltre 600.000 infortuni sul lavoro e centinaia di morti bianche.
Spesso le cause sono le stesse: mancanza di formazione, uso scorretto dei macchinari, scarsa manutenzione o sottovalutazione dei rischi.

Il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di:

  • Redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

  • Nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

  • Designare addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso;

  • Garantire la formazione obbligatoria e periodica dei lavoratori;

  • Fornire DPI (dispositivi di protezione individuale) adeguati;

  • Assicurare la sorveglianza sanitaria.

La mancata osservanza di questi obblighi può comportare sanzioni penali e civili, fino alla reclusione in caso di infortuni gravi o mortali.


💡 Sicurezza significa anche efficienza

La prevenzione non serve solo a evitare guai legali: una buona gestione della sicurezza migliora l’efficienza, riduce i costi e aumenta la produttività.
Un’azienda che investe nella sicurezza:

  • Riduce i tempi di fermo dovuti a incidenti o malattie;

  • Diminuisce i costi assicurativi e le spese legali;

  • Migliora il clima lavorativo e la fiducia dei dipendenti;

  • Aumenta la reputazione sul mercato e l’idoneità a partecipare a gare pubbliche.

Oggi la sicurezza è parte integrante della responsabilità sociale d’impresa (ESG).
Non rispettare le norme non è solo un rischio giuridico, ma un errore strategico.


🧠 Conoscere la legge per proteggersi

Molti imprenditori non sanno che il datore di lavoro non può delegare integralmente la responsabilità penale in caso di violazione delle norme di sicurezza.
Anche con RSPP e consulenti esterni, resta responsabile in prima persona se non vigila sull’effettiva applicazione delle misure.

Un avvocato specializzato in diritto della sicurezza aiuta a:

  • Interpretare correttamente il D.Lgs. 81/2008 e le normative settoriali;

  • Redigere contratti, deleghe e procedure interne conformi;

  • Gestire i rapporti con INAIL, Ispettorato del Lavoro e ASL;

  • Difendersi in caso di contestazioni, indagini o processi penali.

Essere seguiti da un legale esperto significa prevenire errori e responsabilità dirette che possono costare molto, in termini economici e reputazionali.


⚖️Cosa fare subito per essere in regola

🔹 1. Aggiorna il DVR e verifica la formazione

Controlla che il Documento di Valutazione dei Rischi sia aggiornato e che tutto il personale abbia ricevuto la formazione prevista per la mansione svolta.

🔹 2. Nomina figure chiave e responsabili

RSPP, medico competente, addetti antincendio e primo soccorso: devono essere individuati e adeguatamente formati.

🔹 3. Implementa un modello organizzativo (MOG 231)

Integrare la sicurezza nel modello 231 consente di prevenire reati e ridurre la responsabilità amministrativa dell’azienda.

🔹 4. Affidati a un legale esperto in sicurezza sul lavoro

Un avvocato può verificare la compliance aziendale, assisterti in caso di ispezioni e aiutarti a redigere deleghe di funzione valide e difendibili.


🧱 Conclusione: la sicurezza è un investimento, non un costo

La sicurezza non è burocrazia, è tutela della vita e garanzia di continuità aziendale.
Adeguarsi alle norme non significa solo evitare multe, ma costruire un ambiente di lavoro sano, stabile e produttivo.

Chi si affida a un avvocato specializzato in sicurezza sul lavoro può affrontare con serenità controlli, ispezioni e contenziosi, garantendo protezione sia ai lavoratori che all’impresa.

📩 Contatta lo Studio Avvocato Ambiente e Sicurezza per una consulenza personalizzata: prevenire oggi è la scelta più intelligente per proteggere il futuro.

© Copyright Avvocato Ambiente e Sicurezza
Studio Legale Avvocato Ambiente e Sicurezza – Via Ferrarese 3/A Bologna
Tel. 051 4198 653

Bologna – Milano – Venezia

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