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IL DIRIGENTE

Il dirigente

 

Il d.lgs. 81/2008 introduce, per la prima volta, una definizione normativa di

dirigente attribuendo allo stesso gli stessi obblighi del datore di lavoro “nei

limiti delle attribuzioni e competenze conferite” (art.18 comma 1°, d.lgs.81/2008).

E’ dirigente ai fini della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro: “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua gerarchici e funzionali le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (art.2 lett. d) del d.lgs. 81/2008).

E’ dirigente, invece, dal punto di vista «giuslavoristico», il soggetto che esercita il potere direttivo sui sottoposti con la possibilità di assumere decisioni che hanno rilevanza sull’intera azienda o su parte di essa. Quindi, non necessariamente coincide con la figura del dirigente prevenzionistico che si fonda su presupposti in parte diversi e risponde a finalità diverse essendo strettamente collegata, in base al principio di effettività più volte richiamato, al concreto assetto organizzativo dell’impresa.

Tra i presupposti qualificanti dei dirigenti:

  1. La formazione: il dirigente deve essere dotato di competenze tecniche sufficienti a svolgere il suo ruolo, come previsto in modo esplicito negli artt. 15, comma 1°, lett. o) e 37, comma 7°, del d.lgs. 81/2008 (poi precisato nel punto 6 dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2011)
  2. La autonomia decisionale: in quanto è il soggetto al quale è riconducibile l’organizzazione dell’attività lavorativa (Cfr. Cass.pen., Sez.III, 31.8.2018, n. 39324). Autonomia decisionale che si esercita tramite l’utilizzo di poteri gerarchici (infatti, deve essere nelle condizioni di fatto e diritto per esercitare l’autonomia decisionale che gli è stata attribuita) e poteri funzionali.

La funzione dirigenziale:

  1. non comporta necessariamente poteri di spesa (Cfr. Cass.pen.,Sez. IV 12.11.2018, n. 42136). Laddove sia dotato di poteri di spesa e decisionali, come hse ha il compito di decidere autonomamente la messa in sicurezza degli impianti e degli ambienti di lavoro; qualora non sia dotato di tali poteri è tenuto a segnalare al datore di lavoro le situazioni cui occorre far fronte
  2. non richiede un incarico formale” (Cfr. Cass.pen. Sez.IV 11.11.2014, n. 46437). In altre parole i «dirigenti prevenzionistici» derivano la loro qualifica direttamente dalla legge, in relazione al loro statuto mansionale (desumibile dall’organigramma operativo) ed al livello del loro inserimento nell’organizzazione aziendale, senza la necessità che sia formalizzato uno specifico incarico.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

A) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28;

B) La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Occorre precisare che nel momento in cui il datore di lavoro nomina il responsabile del servizio prevenzione e protezione non lo esonera dalla responsabilità relativa alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli art. 17 e 28 D.Lgs n. 81/2008, con la conseguenza della nullità di una delega conferita per l’adempimento di obblighi non demandabili ( cass. Pen., sez IV, sent. n. 13844 del 7.05.2020).

L’indelegabilità della valutazione dei rischi e l’incompetenza del datore di lavoro.

Per questo aspetto della indelegabilità della valutazione dei rischi la giurisprudenza, è sempre stata rigorosa nei confronti del datore di lavoro.

In particolare:” il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza dell’RSPP, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi DVR previsto dall’art. 28 D.lgs. n. 81/2008, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione D.P.I. adottati. Il datore di lavoro anche quando si avvale della consulenza di un RSPP, rimane titolare della posizione di garanzia, anche con riferimento alla alla valutazione dei rischi e alla elaborazione del DVR”( cass. Pen. Sez.IV 24822 25.06.2021).

Tanto che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione penale a carico dell’RSPP, punisce direttamente il datore di lavoro per il sol fatto di aver omesso la valutazione dei rischi e non adottato il relativo documento.

La questione della indelegabilità è inderogabile anche all’interno delle grandi imprese. 

Tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili ex art. 17 rientrano anche le grandi imprese ovvero le imprese di notevoli dimensioni, rientra la  valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, necessaria per la redazione del documento previsto dall’art. 28 D.Lgs. n. 81/2008 ( Cass. Pen. Sez. IV sent. 18153 del 11.04.2017 e Cass. Pen. Sez.IV n. 47793 del 19.10.2018).

La nomina dell’RSPP

È sempre il datore di lavoro che è tenuto alla nomina dell’RSPP responsabile del servizio prevenzione e protezione dei lavoratori. Si tratta di obblighi non delegabili. Essendo il datore di lavoro il primo destinatario del generale obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. in quanto garante della incolumità dei prestatori di lavoro.

Altro obbligo non delegabile del datore di lavoro

Il terzo obbligo non delegabile del datore di lavoro è quello di vigilanza che viene ricavato dall’articolo immediatamente precedente che al comma 3° dell’art. 16 D.Lgs. n. 81/2008 espressamente prevede che la “delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delgato delle funzioni trasferite” mutuando, in questo caso, il contenuto della situazione d’obbligo del datore di lavoro da obbligo di adempiere personalmente a obbligo sulla attività del delegato. ( cass. Pen. Sez.IV, sent. 49771 del 09/12/2019).

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