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Novità su FIR nel Decreto c.d. Milleproroghe, convertito con l. 26/2026 in vigore dal 1 marzo 2026.

Novità su FIR nel Decreto c.d. Milleproroghe, convertito con l. 26/2026 in vigore dal 1 marzo 2026.

Avv. Roberta Agnoletto – Ph.D.

La Legge 27 febbraio 2026, n. 26 (G.U. – Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2026) in vigore dal 1 marzo 2026, converte con modificazioni il D.L. 31 dicembre 2025 n. 200 – c.d. Decreto Milleproroghe introducendo delle novità molto attese dagli operatori di settore.

All’art. 13 del decreto legge viene aggiunto un nuovo comma 5-bis che proroga l’obbligo di utilizzo del FIR digitale (c.d. XFIR) nell’ambito del RENTRI, così disponendo:

5-bis. A decorrere dalla data di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall’articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo.”

Pertanto, fino al 15 settembre 2026 il FIR cartaceo mantiene piena validità giuridica e può essere utilizzato in alternativa al formulario digitale.

Altre rilevanti novità sono:

  1. a) il differimento del c.d. requisito di geolocalizzazione:

5-quinquies. Il termine di cui all’articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali, è differito al 30 giugno 2026.”

  1. b) per effetto della proroga all’utilizzo del FIR cartaceo introdotta dal sopra citato c. 5-bis, è stata prevista la decorrenza, sempre dal 15 settembre 2026, delle sanzioni connesse alla mancata o incompleta trasmissione dei dati dei formulari al RENTRI.

10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all’articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026“.

Attenzione però: il 15 settembre 2026 non è una data molto lontana, pertanto è importante che questi mesi vengano utilizzate dagli operatori per farsi trovare pronti e capaci come gestire correttamente l’XFIR (e tutti gli adempimenti connessi).

ANCORA SULL’ATTRIBUZIONE DEL CODICE EER

Recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza 23 dicembre 2025, n. 41415, è tornata ad occuparsi degli oneri di verifica in capo al soggetto che riceve i rifiuti e, in generale, di ogni detentore dei rifiuti stessi.

Pur rammentando la regola di cui all’art. 185, c. 5, secondo cui “La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore ….[…]”, il quale è “prioritariamente”, quindi, tenuto ad assegnare il corretto c.d. Codice EER corrispondente alla tipologia di rifiuto di volta in volta originato, il giudice di legittimità ha sottolineato che “la disciplina europea (direttiva 2008/98/Ce; decisione 2000/532/Ce) e la giurisprudenza CGUE e di questa Corte hanno chiarito che anche il detentore/destinatario sopporta oneri di verifica e non può fare scelte arbitrarie sulla qualificazione del rifiuto” e, quando la composizione degli stessi non è nota, deve determinarla ricercando le sostanze pericolose “ragionevolmente” presenti attraverso campionamenti e analisi.

Le copiose disposizioni normativa in merito “devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (Ce) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale”.

La sentenza richiama le importanti pronunce della medesima Corte di Giustizia Europea, Sez. X, 28 marzo 2019, cause riunite C-487/17 e C-489/17, che si è pronunciata sui criteri da utilizzare per assegnare le caratteristiche di pericolo ai quali è possibile attribuire codici speculari. Ad avviso della Corte, la corretta applicazione del principio di precauzione, in uno con il principio di economicità e fattibilità tecnica della gestione dei rifiuti,  importa che il produttore dei rifiuti non è obbligato “a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame” ma può “limitarsi a ricercare le sostanze che possono essere ragionevolmente presenti in tale rifiuto e valutare le sue caratteristiche di pericolo sulla base di calcoli o mediante prove in relazione a tali sostanze”: viene così rifiutata la presunzione di pericolosità del rifiuto che imponeva al produttore un’analisi volta a verificare l’assenza di qualunque tipo di sostanza classificata come pericolosa. Ad onor di completezza già la Cassazione Penale solo il mese precedente, con la pronuncia della IV sezione 9 febbraio 2019, n. 6548 avevo fornito, in termini sostanzialmente identici, analoga indicazione ossia che “In caso di rifiuti con codice a specchio, per identificare la non pericolosità non è necessaria la indiscriminata ricerca di tutte le sostanze che il rifiuto potrebbe astrattamente contenere, ma unicamente quelle che, con più elevato livello di probabilità possono essere presenti nel rifiuto.”

Il principio che ne emerge non è quindi una novità ma le difficoltà applicative permangono, porto che ogni specifica fattispecie rappresenta un caso a sé.

Invero, la sentenza sottolinea la particolare accortezza che deve avere il destinatario (che diventa detentore solo qualora riceva il rifiuto) prima di ricevere e accettare il conferimento, svolgendo i necessari preventivi accertamenti e richiedendo eventuali approfondimenti (eventualmente potendo all’esito degli stessi, rifiutarsi di ricevere il rifiuto). Al contempo la pronuncia suggerisce alcune importanti riflessioni sui limiti degli obblighi che gravano sul destinatario in ordine a tale verifica, e ciò nel contesto della responsabilità condivisa che vige in questa materia. Ciò che è certo è che elementi, circostanze e documentazione a supporto dell’operazione di classificazione rimangono determinanti al fine, prima di tutto, della corretta gestione del rifiuto e della tutela dell’ambiente.

 

Di – Avv. Roberta Agnoletto-Ph.D., Patrocinante in Cassazione e esperta di diritto amministrativo e dell’ambiente.

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Legge 116 del 2025, misure urgenti per illeciti in materia di rifiuti

DECRETO LEGGE n. 116 del 2025: misure urgenti per illeciti in materia di rifiuti.

D.L. 116 del 2025 conversione, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi.   ( GU 7.10.2025)

La nuova legge di conversione del D.L. 116/2025  disciplina:

Reati Ambientali: disciplina del sistema sanzionatorio dei reati ambientali in particolare l’abbandono dei rifiuti e la combustione illecita.

Le Sanzioni: sono state inasprite le pene per i vari reati, in particolare con la trasformazione di alcuni reati da contravvenzioni a delitti ( reati ) con l’introduzione di nuove fattispecie di reato.

Responsabilità delle Persone Giuridiche: è stata rivista la disciplina della responsabilità amministrativa delle persona giuridiche e del titolare dell’impresa in casi di reati ambientali, per la commissione di questi reati, secondo l’articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Bonifiche: sono state trasformate previste misure straordinarie per la bonifica delle arre colpite e istituito un Dipartimento per il Sud per coordinare le politiche di risanamento.

Nuovo reato: Il reato di “Traffico illecito di rifiuti” è stato trasformato in “Spedizione illegale di rifiuti” e ora è classificato come delitto, non più come contravvenzione.

Pene più severe: le pene per i reati ambientali previsti dal Codice penale sono state inasprite.

Arresto in flagranza differita: è stata introdotta la possibilità di applicare l’istituto dell’arresto in flagranza differita per i reati ambientali.

Sospensione Patente: Il DL 116/2025 inoltre ha introdotto sanzioni più severe per l’abbandono di rifiuti, tra cui la sospensione della patente da 4 a 6 mesi se commesso con un veicolo. Questa sanzione si applica sia per rifiuti non pericolosi (come mozziconi o bottiglie) sia, con reclusione e altre sanzioni accessorie, per rifiuti pericolosi, che prevedono anche l’arresto in aree protette.

Registro Carico e Scarico: il decreto si affianca a nuove regole per la gestione dei rifiuti, che possono prevedere pesanti sanzioni pecuniarie e altre misure accessorie anche per gli errori nel Registro di carico e scarico.

Videosorveglianza: estesa a tutte le strade e accertamenti differiti. Prevede la possibilità di utilizzare immagini di videosorveglianza per accertare il getto di piccoli rifiuti su tutte le strade, senza limitazioni alle sole autostrade o strade extraurbane principali. Non è prevista omologazione ex art. 45 C.d.s.. Gli accertamenti possono avvenire in diretta o entro le 24 ore mediante visione delle registrazioni.

Gestione rifiuti: obblighi e sanzioni per le aziende

Gestione dei rifiuti: cosa prevede la legge e come evitare sanzioni

La gestione corretta dei rifiuti è uno dei temi centrali del diritto ambientale.
Ogni impresa, anche piccola, produce rifiuti — e spesso ignora che la legge impone obblighi precisi di raccolta, classificazione, stoccaggio e smaltimento.
Un errore nella gestione può comportare sanzioni amministrative e penali anche molto gravi, persino nei casi di semplice negligenza.


⚠️ Attenzione: ogni rifiuto ha una responsabilità

Secondo il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), il produttore di un rifiuto ne è responsabile fino al corretto smaltimento finale.
Questo significa che, anche se l’impresa affida i propri rifiuti a un trasportatore esterno, resta comunque responsabile in solido se il rifiuto non viene gestito correttamente.

Gli errori più frequenti:

  • Mancata o errata classificazione dei rifiuti (codice CER sbagliato);

  • Assenza del registro di carico e scarico;

  • Smaltimento tramite soggetti non autorizzati;

  • Mancata iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;

  • Errori nella compilazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);

  • Mancato aggiornamento del personale sulla normativa vigente.

Tutti questi errori, anche se non intenzionali, possono comportare sanzioni da migliaia di euro, sequestri o procedimenti penali per violazione delle norme ambientali.


💡 Gestire correttamente i rifiuti conviene

Un’azienda che gestisce bene i propri rifiuti non solo evita guai, ma dimostra attenzione verso l’ambiente e la comunità.
Oggi la sostenibilità è anche un valore competitivo: imprese “green compliant” ottengono più facilmente certificazioni ambientali, accedono a bandi pubblici e migliorano la propria reputazione.

I vantaggi di una gestione corretta:

  • Riduzione dei rischi legali e amministrativi;

  • Migliore organizzazione interna e tracciabilità;

  • Accesso a incentivi per l’economia circolare;

  • Possibilità di valorizzare i rifiuti come materie seconde.


🌱 Prevenire reati ambientali con la consulenza giusta

La normativa ambientale è complessa e in continua evoluzione.
Molte aziende commettono infrazioni senza rendersene conto, semplicemente perché non conoscono tutti gli adempimenti richiesti.

Un avvocato esperto in diritto ambientale può supportarti in modo concreto:

  • Analizzando la tua situazione aziendale;

  • Verificando autorizzazioni, registri e contratti con fornitori;

  • Formando il personale su obblighi e responsabilità;

  • Redigendo procedure di gestione conformi alla legge;

  • Difendendoti in caso di sanzioni o procedimenti penali.

Essere assistiti da un legale specializzato significa trasformare un obbligo in una garanzia di sicurezza e trasparenza.


⚖️ Come mettersi in regola subito

🔹 1. Classifica correttamente i rifiuti

Identifica il codice CER per ogni tipologia e verifica se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso.

🔹 2. Aggiorna i registri e le autorizzazioni

Controlla scadenze, documenti e soggetti autorizzati al trasporto e smaltimento.

🔹 3. Forma il personale

Ogni addetto deve sapere come gestire correttamente rifiuti, etichette e documentazione.

🔹 4. Stipula contratti chiari con i fornitori

Assicurati che ogni soggetto coinvolto (trasportatore, smaltitore, intermediario) sia iscritto all’albo e coperto da polizze idonee.

🔹 5. Rivolgiti a un legale ambientale

Solo un professionista esperto può garantirti la conformità totale e assisterti in caso di ispezioni ARPA o contestazioni.


🌍 L’ambiente è una responsabilità condivisa

Gestire correttamente i rifiuti significa proteggere l’ambiente e tutelare la propria azienda.
La legge non lascia spazio all’improvvisazione: conoscere gli obblighi, rispettarli e farsi assistere da professionisti competenti è l’unico modo per operare in sicurezza.

📩 Contattaci per una consulenza legale personalizzata: trasformiamo la normativa in una risorsa per la tua impresa.

Reati ambientali in Italia: cosa prevede la legge

Reati ambientali in Italia: conoscere la legge per tutelare l’ambiente e se stessi

L’ambiente è un bene comune, ma anche un ambito giuridico complesso.
In Italia, la legge punisce severamente chi danneggia o mette a rischio ecosistemi, acque, suolo e aria. Tuttavia, molti cittadini e imprenditori non conoscono a fondo i reati ambientali previsti dal Codice Penale e le loro conseguenze.


⚠️ Attenzione: il danno ambientale è anche un reato

Dal 2015, con la Legge 68/2015, i reati ambientali sono stati inseriti nel Codice Penale (Titolo VI-bis), segnando un cambiamento storico nella tutela dell’ambiente.
Oggi, non rispettare le norme non comporta solo sanzioni amministrative, ma vere e proprie pene detentive.

I principali reati ambientali previsti sono:

  • Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): punisce chi causa un danno significativo e misurabile all’ambiente, all’aria, al suolo o alle acque.

  • Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): riguarda eventi di danno grave, esteso e irreversibile.

  • Traffico e abbandono illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).

  • Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.): sanziona chi ostacola le autorità durante le ispezioni ambientali.

  • Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.): punisce chi, responsabile dell’inquinamento, non provvede a ripristinare lo stato dei luoghi.

🧨 Le pene previste

Le pene vanno da 2 a 15 anni di reclusione, a seconda della gravità, e possono essere accompagnate da sanzioni pecuniarie, interdizione e confisca dei beni usati per commettere il reato.


💡 La responsabilità aziendale nel diritto ambientale

Le imprese hanno un ruolo centrale nella tutela ambientale, ma anche una responsabilità diretta in caso di violazioni.
In base al D.Lgs. 231/2001, un’azienda può essere ritenuta responsabile amministrativamente per reati commessi dai propri dirigenti o dipendenti, se non ha adottato un modello organizzativo di prevenzione (MOG 231).

Questo significa che:

  • Anche se il titolare non è coinvolto direttamente, la società può essere multata o subire sospensione dell’attività.

  • L’unico modo per ridurre il rischio è predisporre un sistema di gestione ambientale e di sicurezza conforme alle leggi, integrato nel modello 231.


🌱 Prevenire è meglio che difendersi

Oggi non basta “non inquinare”: occorre dimostrare di prevenire il rischio.
Le imprese che adottano procedure di controllo, formazione e monitoraggio ambientale non solo rispettano la legge, ma ottengono vantaggi concreti:

  • Miglior reputazione aziendale e fiducia dei clienti;

  • Maggiori possibilità di partecipare a bandi pubblici e gare d’appalto;

  • Accesso a certificazioni ambientali (ISO 14001, EMAS);

  • Riduzione dei costi assicurativi e dei rischi legali.

Dal punto di vista giuridico, un avvocato specializzato in diritto ambientale può accompagnare l’impresa nella stesura dei protocolli, nella verifica della conformità e nella gestione di eventuali procedimenti penali o amministrativi.


⚖️ Come difendersi e mettersi in regola

🔹 1. Effettua un audit ambientale completo

Serve a individuare eventuali violazioni o carenze nei processi produttivi e nella gestione dei rifiuti.

🔹 2. Aggiorna le autorizzazioni ambientali

Molte imprese operano con permessi scaduti o non allineati alle nuove normative (es. AIA, VIA, VAS).

🔹 3. Forma il personale

Ogni lavoratore deve conoscere i comportamenti corretti per evitare sversamenti, errori di smaltimento o emissioni non autorizzate.

🔹 4. Rivolgiti a un avvocato ambientale

Un legale esperto può assisterti in caso di ispezioni ARPA, sequestri o contestazioni, garantendo la migliore strategia difensiva.


🌍 Conclusione: la legalità è la vera sostenibilità

Difendere l’ambiente significa difendere se stessi, la salute pubblica e il futuro delle imprese.
La normativa italiana oggi è chiara e rigorosa: chi la rispetta costruisce valore, chi la ignora rischia molto.

Affidarsi a un avvocato esperto in reati ambientali è la scelta più sicura per tutelare la tua azienda e dimostrare il tuo impegno concreto nella protezione dell’ambiente.

📩 Contattaci per una consulenza legale su misura: la prevenzione è la tua miglior difesa.

© Copyright Avvocato Ambiente e Sicurezza
Studio Legale Avvocato Ambiente e Sicurezza – Via Ferrarese 3/A Bologna
Tel. 051 4198 653

Bologna – Milano – Venezia

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