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IL DIRIGENTE

Il dirigente

 

Il d.lgs. 81/2008 introduce, per la prima volta, una definizione normativa di

dirigente attribuendo allo stesso gli stessi obblighi del datore di lavoro “nei

limiti delle attribuzioni e competenze conferite” (art.18 comma 1°, d.lgs.81/2008).

E’ dirigente ai fini della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro: “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua gerarchici e funzionali le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (art.2 lett. d) del d.lgs. 81/2008).

E’ dirigente, invece, dal punto di vista «giuslavoristico», il soggetto che esercita il potere direttivo sui sottoposti con la possibilità di assumere decisioni che hanno rilevanza sull’intera azienda o su parte di essa. Quindi, non necessariamente coincide con la figura del dirigente prevenzionistico che si fonda su presupposti in parte diversi e risponde a finalità diverse essendo strettamente collegata, in base al principio di effettività più volte richiamato, al concreto assetto organizzativo dell’impresa.

Tra i presupposti qualificanti dei dirigenti:

  1. La formazione: il dirigente deve essere dotato di competenze tecniche sufficienti a svolgere il suo ruolo, come previsto in modo esplicito negli artt. 15, comma 1°, lett. o) e 37, comma 7°, del d.lgs. 81/2008 (poi precisato nel punto 6 dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2011)
  2. La autonomia decisionale: in quanto è il soggetto al quale è riconducibile l’organizzazione dell’attività lavorativa (Cfr. Cass.pen., Sez.III, 31.8.2018, n. 39324). Autonomia decisionale che si esercita tramite l’utilizzo di poteri gerarchici (infatti, deve essere nelle condizioni di fatto e diritto per esercitare l’autonomia decisionale che gli è stata attribuita) e poteri funzionali.

La funzione dirigenziale:

  1. non comporta necessariamente poteri di spesa (Cfr. Cass.pen.,Sez. IV 12.11.2018, n. 42136). Laddove sia dotato di poteri di spesa e decisionali, come hse ha il compito di decidere autonomamente la messa in sicurezza degli impianti e degli ambienti di lavoro; qualora non sia dotato di tali poteri è tenuto a segnalare al datore di lavoro le situazioni cui occorre far fronte
  2. non richiede un incarico formale” (Cfr. Cass.pen. Sez.IV 11.11.2014, n. 46437). In altre parole i «dirigenti prevenzionistici» derivano la loro qualifica direttamente dalla legge, in relazione al loro statuto mansionale (desumibile dall’organigramma operativo) ed al livello del loro inserimento nell’organizzazione aziendale, senza la necessità che sia formalizzato uno specifico incarico.

IL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente: obblighi

 

Il medico competente ha degli obblighi che sono molteplici e di vario tenore, in particolare possiamo suddividerli in tre categorie:

1)Obblighi di tipo collaborativo-valutativo: tra questi assume particolare importanza quello disciplinato dall’art. 25 lett. a) del d.lgs. 81/2008 secondo cui il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi.

Con le modifiche fatte dalla L. 85/2023 il medico competente, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, deve essere nominato anche quando sia richiesto all’esito della valutazione dei rischi.

Nell’espletare questa funzione, il medico competente deve coadiuvare attivamente il datore di lavoro (sempre all’interno delle specifiche qualifiche professionali) nella individuazione dei rimedi, anche dettati dal progresso della tecnica, da adottare (Cfr. Cass.pen., Sez.III, 9.8.2018 n. 38402).

Per questi aspetti il medico competente assume una autonoma posizione di garanzia per ciò che attiene al suo contributo di competenza biomedica alla gestione del rischio.

2) Obblighi di tipo gestionale: deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, redigere e conservare le cartelle sanitarie di ciascun lavoratore, valutando e dando un giudizio di idoneità in sede preventiva o preassuntiva, anche sulla basa della cartella sanitaria di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro.

3) Obblighi di tipo informativo-comunicativo: informazione e comunicazione nei confronti del datore di lavoro del SPP e dei lavoratori in riferimento al significato della sorveglianza sanitaria e agli esiti della stessa.

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