( V.I.A.) – VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
(V.I.A.) La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
La valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti disciplinata dagli artt. 23-25 del D.Lgs.152/2006, ha la finalità di:
- proteggere la salute umana;
- contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita;
- provvedere al mantenimento delle specie;
- conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita.
Per realizzare tali finalità essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato gli impatti ambientali di un progetto.
La struttura della procedura di valutazione di impatto ambientale viene concepita per:
- dare informazioni al pubblico;
- guidare il processo decisionale in maniera partecipata.
Le fasi della procedura:
- Presentazione dell’istanza
- Verifica preliminare amministrativa
- Richiesta e acquisizione integrazioni per procedibilità
- Avvio del procedimento, consultazione pubblica e acquisizione pareri;
- Controdeduzioni proponente, richiesta e acquisizione integrazioni, pubblicazione nuovo avviso, nuova consultazione;
- Valutazione, parere CTVA, schema di provvedimento;
- Adozione del provvedimento di VIA.
Opere di riferimento della valutazione di impatto ambientale.
Quando si parla di realizzazione di grandi infrastrutture, ci si riferisce generalmente a:
- Strade e autostrade
- Ferrovie
- Porti
- Aeroporti
- Elettrodotti
Valutazione di impatto Ambientale (V.I.A.) e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico dell’Ambiente o Codice dell’ambiente)
Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ha dato attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n. 308 del 2004 per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale. Dalla sua data di entrata in vigore (29 aprile 2006) ad oggi il Codice ha subito numerose modifiche ed integrazioni.
Le ultime modifiche importanti riguardano:
- il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104: recepimento della Dir. VIA 2014/52/UE; – il D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020: soppressione del Comitato Tecnico V.I.A.;
- il D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020: razionalizzazione delle procedure di VIA;
- il D.L. 77/2021 semplificazioni convertito con L. 108/2021: accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico, nuova disciplina della VIA e disposizioni speciali per gli interventi PNRR PNIEC.
Opere da sottoporre a V.I.A.
Gli allegati alla Parte II che riguardano la valutazione di impatto ambientale ( VIA ) e che illustrano quali sono le opere da sottoporre a VIA o i criteri/contenuti dello studio di impatto ambientale:
- Allegato I bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC (ex art. 35 del decreto-legge n. 77 del 2021)
- Allegato II– Progetti di competenza statale;
- Allegato II bis– Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale
- Allegato III – Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- Allegato IV– Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- Allegato IV-bis – Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19 (allegato introdotto dall’art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)
- Allegato V – Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19 (allegato così sostituito dall’art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)
- Allegato VII – Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22 (allegato così sostituito dall’art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017).

