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I RIFIUTI DI MANUTENZIONE E DISINFESTAZIONE

I rifiuti da attività di manutenzione e disinfestazione nella prospettiva del RENTRI

Con le rilevanti modifiche introdotte dal d.lgs. 116/2020, di recepimento del c.d. “Pacchetto Economia Circolare”, il comma 19 dell’art. 193, rubricato Trasporto dei rifiuti, del d.lgs. 3 aprile 2005, n. 152 (C.d. Codice dell’Ambiente) è stato completamente riscritto e ha apportato significative novità.

 

Questo il testo con cui oggi l’interprete e gli operatori di settore devono confrontarsi:

19. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edilizi, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.”

Innanzitutto ha contemplato espressamente, per la prima volta, i rifiuti derivanti dalle “attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82”, ossia di cui alla legge di “Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” (per brevità disciplina delle attività di disinfestazione), nell’ambito della disciplina sui rifiuti “derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edilizi”: il minimo comun denominatore tra rifiuti da manutenzione, rifiuti da piccoli interventi edilizi e rifiuti da disinfestazione è l’essere generati presso la sede del cliente e non quindi presso la sede o unità ove il produttore dei rifiuto (manutentore/disinfestatore) svolge le propria attività d’impresa.

La norma ha poi previsto che tutti i rifiuti derivanti dalle citate attività “si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.”

L’inclusione dei rifiuti da attività di disinfestazione eseguite presso terzi nella ora citata fictio iuris rappresenta un elemento di grande novità per le conseguenze che ciò ha comportato sulle concrete modalità di gestione dei rifiuti generati, al pari dei rifiuti prodotti da attività manutentive e piccoli interventi edilizi, in un luogo diverso dalla sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. E ciò a tutto vantaggio degli operatori di settore impegnati in un ambito ove i contrasti e le difficoltà interpretative, nel passato, non sono mancate (in questi termini, si veda, Circolare MITE 14.05.2021 n. 51657 all’art. 193, c. 19 ove è stato chiaramente specificato che nella nozione di attività di manutenzione in generale rientrano «anche alcune tipologie di attività (piccoli interventi edili, attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82), rispetto alle quali, in precedenza, si erano registrate, sul territorio, interpretazioni non coincidenti.»).

Rifiuti Manutenzione Disinfestazione nel RENTRISotto altro rilevante profilo, il secondo periodo del comma 19 ha introdotto importanti agevolazioni gestionali in quanto, nel caso di produzione di “quantitativi limitati” di rifiuti, tali da non giustificare “l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività” (ossia presso la sede del cliente), il disinfestatore/produttore del rifiuto può accompagnare “il trasporto” del rifiuto “dal luogo di effettiva produzione alla sede,” con un semplice documento di trasporto (DDT) anziché con un Formulario di Trasporto dei rifiuti c.d. FIR. Degna di nota è la circostanza che il comma ha espressamente disposto che si tratta di un “trasporto” di rifiuti che viaggiano su strada e non di mera “movimentazione”[1]: ragion per cui è pacifico che il disinfestatore dovrà essere iscritto almeno in Cat. 2-bis dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ex art. 212, c. 8), l’iscrizione che costituisce titolo per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti perché si effettua una «gestione dei rifiuti» (art. 183, lett. n). La Cat. 2-bis è riservata ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o 30 lt al giorno “a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”, come nel caso dell’attività di disinfestazione. Va da sé che se il trasporto di rifiuti speciali pericolosi eccede i predetti limiti l’operatore dovrà considerare la possibilità di avvalersi di un trasportatore terzo iscritto nella categoria 5 (riservata alla Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), o di iscriversi egli stesso in categoria 5 (ferma restando la facoltà di frazionare il carico in più prese in giorni diversi per rispettare il limite summenzionato).

Ad oggi l’art. 193, c. 19 del Codice dell’Ambiente non è stata oggetto di alcuna ulteriore modifica «formale» ma la disciplina del c.d. RENTRI – Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, introdotta nel 2023 e ad attuazione progressiva, ha avuto e sta avendo delle importanti ricadute sulla gestione amministrativa dei rifiuti da disinfestazione (FIR e Registro di C&S).

Come noto il Decreto Ministeriale, 4 aprile 2023, n. 59, recante “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 188-bis, c. 1, del Codice dell’Ambiente che così dispone: “c. 1 – Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”. Il Registro è gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, e introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti della tracciabilità, quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Di lì a poco, il D.D. 19 dicembre 2023, n. 251 ha dato attuazione alle disposizioni normative approvando due dettagliati Allegati:

  1. a) Allegato 1 – Modalità di compilazione del modello di cui all’art.4 “Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti”;
  2. b) Allegato 2 – Modalità di compilazione del modello di cui all’art.5 “Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto”.

Sia il FIR (operativo dal 15 febbraio 2025) che il Registro di Carico e Scarico presentano significative novità nei contenuti e, in particolare, il FIR si compone oggi di ben 3 pagine, rendendo più appetibile per i disinfestatori l’utilizzo del DDT quale documento sostitutivo per eseguire il trasporto.

L’obbligo di iscrizione al RENTRI è stato scaglionato in tre diversi periodi temporali e varia sulla base della tipologia di attività esercitata e del numero dei dipendenti dell’impresa[2]:

Periodo temporale Soggetti obbligati
Dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25 §  Impianti di trattamento rifiuti

§  Trasportatori di rifiuti

§  Commercianti/intermediari di rifiuti

§  Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

§  Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)

§  Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)

§  Delegati

Dal 15.06.25 ed entro il 14.08.25

 

§  Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)

§  Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali ecc. (tra 11 e 50 dipendenti)

Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26 §  Imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti)

§  Produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti

 

 

Il numero dei dipendenti è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa e non alla singola unità locale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Il periodo compreso tra il 15 dicembre 2025 il 13 febbraio 2026 è l’ultima finestra temporale, nella quale dovranno procedere all’iscrizione imprese/enti e produttori di pericolosi che impiegano fino a 10 dipendenti nella propria attività.

L’impresa attiva nel settore dei servizi di disinfestazione, può quindi trovarsi in differenti profili di attività rispetto all’obbligo di iscrizione:

  • Produttore iniziale di rifiuti speciali non pericolosi: non obbligato;
  • Produttore iniziale di rifiuti speciali pericolosi: obbligato (e la tempistica dell’iscrizione varia sulla base del numero dipendenti complessivo);
  • Trasportatore: trasporto “in conto proprio” nella categoria 2-bis: non obbligato[3];
  • Trasportatore: trasporto nella categoria 5: obbligato (iscrizione nel periodo dal 15.12.2024 al 13.02.2025, se impresa già in attività).

L’iscrizione avviene tramite accesso al portale www.rentri.gov.it, dalla sezione OPERATORI, dedicata per l’appunto ai soggetti obbligati che potranno quindi gestire in modalità digitale i registri e i formulari tramite i servizi del RENTRI e trasmettere i dati del REGISTRO.

Si noti che dal 13 febbraio 2026 cambia ulteriormente la modalità di gestione del FIR: cessa infatti per gli operatori iscritti la possibilità di usare il FIR cartaceo (sarà utilizzabile fino al 12 febbraio 2026) a favore del FIR digitale. Nulla cambia rispetto al modello, ma cambia la modalità di utilizzo: Il FIR viene aggiornato telematicamente da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da loro adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto.

Giova rammentare che durante il trasporto, per agevolare i controlli su strada da parte degli agenti accertatori, il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto, conforme al modello di cui all’Allegato II del dm 59/2023, oppure può essere esibito utilizzando dispositivi mobili. Va da sé che se l’operatore opta per l’utilizzo del DDT anche questo documento dovrà accompagnare il trasporto del rifiuto.

Una nuova sfida attende a breve gli operatori e la complessità del tema, in uno con l’inasprimento del quadro sanzionatorio apportato dal D.L. 116/2025, conv. in l. 147/2025, ha determinato la scelta di A.N.I.D. – Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione, ossia dell’associazione di settore più longeva e rappresentativa in Italia per numero di associati, di incaricare esperti del settore per predisporre delle Linee Guida: l’Avv. Roberta Agnoletto, il Dott. Andrea Da Lio e il Dott. Marco Ottaviani (per la parte relativa alla normativa ADR) hanno licenziato tale copioso lavoro grazie al costante supporto e confronto offerto da ANID. Il risultato è uno strumento operativo dettagliato, completo e di agile fruizione che agevola notevolmente l’operatore di settore nella propria attività quotidiana di gestione dei rifiuti.

Avv. Roberta Agnoletto – Ph.D.

[1] Secondo la Cass. Pen., III, 17642/2012 ogni volta che vi è immissione del mezzo su strada occorre procedere alla tenuta del formulario perché si esegue un trasposto.

[2] La tabella è aggiornata, ed mette in evidenzia, le modifiche apportate dalla l. 30 dicembre 2025, n. 199 (S.O. n. 42 alla Guri 30 dicembre 2025 n. 301) entrata in vigore il 1^ gennaio 2026 che ha sostituito l’art. 188-bis del d.lgs. 152/2006, che ha rivisto l’elenco dei soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI.

[3] Il dm 59/2023 prevede che “Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 2bis, ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono al RENTRI quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche standard per l’iscrizione.” Tale definizione generato dei dubbi in merito al fatto se l’obbligo di iscrizione quando dovuto in qualità di produttore iniziale comportasse anche quello di iscrizione in qualità di trasportatore.  Il RENTRI nel corso dei primi seminari ha risposto per iscritto ad un quesito rispondendo che “Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 2 bis ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono, quando obbligati in funzione del tipo di rifiuti prodotti, come produttori e non come trasportatori.”

 

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