Tag Archivio per: responsabilità penale

IL DIRIGENTE

Il dirigente

 

Il d.lgs. 81/2008 introduce, per la prima volta, una definizione normativa di

dirigente attribuendo allo stesso gli stessi obblighi del datore di lavoro “nei

limiti delle attribuzioni e competenze conferite” (art.18 comma 1°, d.lgs.81/2008).

E’ dirigente ai fini della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro: “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua gerarchici e funzionali le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (art.2 lett. d) del d.lgs. 81/2008).

E’ dirigente, invece, dal punto di vista «giuslavoristico», il soggetto che esercita il potere direttivo sui sottoposti con la possibilità di assumere decisioni che hanno rilevanza sull’intera azienda o su parte di essa. Quindi, non necessariamente coincide con la figura del dirigente prevenzionistico che si fonda su presupposti in parte diversi e risponde a finalità diverse essendo strettamente collegata, in base al principio di effettività più volte richiamato, al concreto assetto organizzativo dell’impresa.

Tra i presupposti qualificanti dei dirigenti:

  1. La formazione: il dirigente deve essere dotato di competenze tecniche sufficienti a svolgere il suo ruolo, come previsto in modo esplicito negli artt. 15, comma 1°, lett. o) e 37, comma 7°, del d.lgs. 81/2008 (poi precisato nel punto 6 dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2011)
  2. La autonomia decisionale: in quanto è il soggetto al quale è riconducibile l’organizzazione dell’attività lavorativa (Cfr. Cass.pen., Sez.III, 31.8.2018, n. 39324). Autonomia decisionale che si esercita tramite l’utilizzo di poteri gerarchici (infatti, deve essere nelle condizioni di fatto e diritto per esercitare l’autonomia decisionale che gli è stata attribuita) e poteri funzionali.

La funzione dirigenziale:

  1. non comporta necessariamente poteri di spesa (Cfr. Cass.pen.,Sez. IV 12.11.2018, n. 42136). Laddove sia dotato di poteri di spesa e decisionali, come hse ha il compito di decidere autonomamente la messa in sicurezza degli impianti e degli ambienti di lavoro; qualora non sia dotato di tali poteri è tenuto a segnalare al datore di lavoro le situazioni cui occorre far fronte
  2. non richiede un incarico formale” (Cfr. Cass.pen. Sez.IV 11.11.2014, n. 46437). In altre parole i «dirigenti prevenzionistici» derivano la loro qualifica direttamente dalla legge, in relazione al loro statuto mansionale (desumibile dall’organigramma operativo) ed al livello del loro inserimento nell’organizzazione aziendale, senza la necessità che sia formalizzato uno specifico incarico.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

A) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28;

B) La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Occorre precisare che nel momento in cui il datore di lavoro nomina il responsabile del servizio prevenzione e protezione non lo esonera dalla responsabilità relativa alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli art. 17 e 28 D.Lgs n. 81/2008, con la conseguenza della nullità di una delega conferita per l’adempimento di obblighi non demandabili ( cass. Pen., sez IV, sent. n. 13844 del 7.05.2020).

L’indelegabilità della valutazione dei rischi e l’incompetenza del datore di lavoro.

Per questo aspetto della indelegabilità della valutazione dei rischi la giurisprudenza, è sempre stata rigorosa nei confronti del datore di lavoro.

In particolare:” il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza dell’RSPP, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi DVR previsto dall’art. 28 D.lgs. n. 81/2008, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione D.P.I. adottati. Il datore di lavoro anche quando si avvale della consulenza di un RSPP, rimane titolare della posizione di garanzia, anche con riferimento alla alla valutazione dei rischi e alla elaborazione del DVR”( cass. Pen. Sez.IV 24822 25.06.2021).

Tanto che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione penale a carico dell’RSPP, punisce direttamente il datore di lavoro per il sol fatto di aver omesso la valutazione dei rischi e non adottato il relativo documento.

La questione della indelegabilità è inderogabile anche all’interno delle grandi imprese. 

Tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili ex art. 17 rientrano anche le grandi imprese ovvero le imprese di notevoli dimensioni, rientra la  valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, necessaria per la redazione del documento previsto dall’art. 28 D.Lgs. n. 81/2008 ( Cass. Pen. Sez. IV sent. 18153 del 11.04.2017 e Cass. Pen. Sez.IV n. 47793 del 19.10.2018).

La nomina dell’RSPP

È sempre il datore di lavoro che è tenuto alla nomina dell’RSPP responsabile del servizio prevenzione e protezione dei lavoratori. Si tratta di obblighi non delegabili. Essendo il datore di lavoro il primo destinatario del generale obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. in quanto garante della incolumità dei prestatori di lavoro.

Altro obbligo non delegabile del datore di lavoro

Il terzo obbligo non delegabile del datore di lavoro è quello di vigilanza che viene ricavato dall’articolo immediatamente precedente che al comma 3° dell’art. 16 D.Lgs. n. 81/2008 espressamente prevede che la “delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delgato delle funzioni trasferite” mutuando, in questo caso, il contenuto della situazione d’obbligo del datore di lavoro da obbligo di adempiere personalmente a obbligo sulla attività del delegato. ( cass. Pen. Sez.IV, sent. 49771 del 09/12/2019).

IL DATORE DI LAVORO: secondo il D.L.gs 81/2008

IL DATORE DI LAVORO: secondo il D.Lgs 81/2008 individuale, nelle società di persone e nelle società di capitali.

Nel definire il datore di lavoro la norma (art. 2 comma 1° lett. b) del d.lgs. 81/2008) riporta due indici per la sua individuazione:

1) uno di carattere formale, civilistico, che collega la qualifica di datore di lavoro alla

titolarità del rapporto di lavoro;

2) uno di natura sostanziale in quanto detiene i poteri decisionali  e di spesa   e grazie a questi è in grado di elaborare le strategie di prevenzione e realizzazione della sicurezza sul lavoro.

Il ruolo datoriale riguarda anche, secondo la medesima definizione normativa, il responsabile di un articolazione dotata di una propria sfera di autonomia: l’unità produttiva («lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale» lett. t) dell’art.2).

Quindi, l’unità produttiva è tale se in grado di produrre propri processi decisionali e gestori essendo dotata delle risorse economiche occorrenti. A queste condizioni il direttore di questa struttura assume il ruolo e la competenza di datore di lavoro nell’ambito dell’unità organizzativa affidatagli.

E’ quindi possibile, in realtà organizzative che presentano una simile connotazione, che esista un datore di lavoro al vertice dell’intera organizzazione e uno o più datori di lavoro che, seppur sottordinati, sono autonomi nei poteri di decisione e spesa per la loro specifica unità produttiva (Cfr. Cass.pen. Sez.III, 15.2.22, n. 9028).

Nelle società semplici o in nome collettivo la veste datoriale è di regola assunta da tutti  i soci (anche in questi organismi è possibile attribuire le competenze in materia di  sicurezza ad un socio dotato di effettivi, autonomi poteri che, conseguentemente, assume  la veste di garante, tranne che si sia in presenza di un illecito che costituisce espressione di una scelta di fondo espressa dalla collettività dei soci).

Nelle società di capitali è necessario confrontarsi con l’effettiva ripartizione dei ruoli  all’interno dell’organismo societario potendosi affermare solo genericamente che il ruolo datoriale viene assunto dall’organo di vertice e quindi dal consiglio di amministrazione e dal suo presidente e/o dall’amministratore delegato ex art. 2381 c.c..  La questione riguarda l’effettività dei poteri decisori e di spesa in materia di sicurezza sul lavoro (es. in relazione alla qualifica di datore dell’intero board nella sentenza Sezioni Unite Cassazione del 24.4.2104 n. 383423).

Dal punto di vista organizzativo è consigliato, quindi, che l’atto costitutivo, lo statuto o una decisione del Consiglio di Amministrazione individuino (non “nominino”, per evitare che si possa pensare ad una delega di primo livello) un amministratore, sulla base dei concreti poteri decisionali e di spesa, che all’interno dello stesso Consiglio di Amministrazione assuma il ruolo di datore di lavoro facendo coincidere la definizione normativa formale con la situazione di fatto in ossequio al principio di effettività (reale conformazione dei poteri gestionali).

Il datore di lavoro deve, da un lato poter decidere autonomamente quale budget di spesa (che deve garantire non solo gli interventi pianificati a seguito della valutazione dei rischi ma anche quelli di miglioramento , adeguamento ed aggiornamento imposti dalla legge) è compatibile con le esigenze della sicurezza e deve, altresì, poter disporre di eventuali risorse aggiuntive, in caso di imprevedibile necessità, senza dover richiedere il consenso di un organo superiore.

Una volta individuato correttamente il datore di lavoro permane una posizione di garanzia in capo agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione ?

Il coinvolgimento diretto di tutto l’organo di vertice può essere giustificato in relazione a dimostrate scelte aziendali che abbiano coinvolto tutto l’organo collegiale.

Inoltre, i componenti del Consiglio di Amministrazione possono comunque essere chiamati a rispondere quando un evento lesivo per la salute dei lavoratori non è dovuto ad occasionali disfunzioni ma a “difetti strutturali aziendali e del processo produttivo” (Cfr. Cass.pen., Sez.IV, 31.1.2014, n.4968)

Questo in relazione al generale dovere di diligenza imposto agli amministratori dall’art. 2381 c.c. che si estende anche al controllo dell’attività di quelli dotati di funzioni specifiche a loro attribuite( nella conformazione dei poteri.

***   ***

 Il datore di lavoro viene oggi gravato di un inedito obbligo formativo «adeguato e specifico» nonché soggetto ad aggiornamento periodico (nuovo comma 7° dell’art. 37 del d.lgs. 152/06 introdotto dalla L. 215/21).

Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano è stato demandato l’obbligo di adottare, entro il 30 giugno 2022 (obbligo non adempiuto), un accordo sull’individuazione dei contenuti minimi, la durata le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro

Ma, al di là «dei contenuti minimi » dell’attività formativa quali conoscenze, sino ad oggi, ha richiesto la giurisprudenza penale al «primo protagonista della gestione del rischio» ?

Fino a dove deve spingersi l’agire preventivo alla luce del dovere di conoscenza ?

 

Si può pretendere dall’ideale «datore di lavoro modello» di acquisire conoscenze spesso pionieristiche o deve essere la sfera pubblica a proporre le prescrizioni da seguire all’interno di una dimensione scientificamente qualificata e soprattutto ben determinata ?

La giurisprudenza (nelle ipotesi di gestione del rischio da esposizione a sostanze dannose) ha indicato il sapere scientifico quale fondamentale veicolo per conferire determinatezza all’imperativo cautelare.

***   ***

La eccessiva idealizzazione del «datore di lavoro modello» finisce con  l’attribuire allo stesso un ruolo inaccettabile: dall’evento avverso si inferisce che qualcosa il garante avrebbe potuto o dovuto fare, con la conseguenza che la responsabilità viene addebitata obliterando la colpevolezza.

Il dovere di conoscenza si estende, per giurisprudenza costante, ai difetti progettuali e/o costruttivi di macchine e/o attrezzature di lavoro che il datore di lavoro può accertare utilizzando «l’ordinaria diligenza» senza che possa fare affidamento sulle dichiarazioni dei costruttori sull’utilizzo delle regole della migliore tecnica.

Quindi, la giurisprudenza penale ha già, di fatto, posto a carico del datore di lavoro un complesso onere formativo per il governo del rischio sotto il profilo tecnico/scientifico (onere che il datore di lavoro, soprattutto nelle organizzazioni complesse, adempie tramite le «relazioni» e la collaborazione con i soggetti che forniscono tali informazioni).

I contenuti minimi dell’attività formativa (sempre al di là degli accordi Stato Regioni che verranno adottati) dovranno certamente riguardare la sfera di rischio che deve concretamente gestire il datore di lavoro (soprattutto organizzativa e relazionale ).

© Copyright Avvocato Ambiente e Sicurezza
Studio Legale Avvocato Ambiente e Sicurezza – Via Ferrarese 3/A Bologna
Tel. 051 4198 653

Bologna – Milano – Venezia

© Copyright Avvocato Ambiente e Sicurezza
Studio Legale Avvocato Ambiente e Sicurezza
Via Ferrarese 3/A Bologna

Tel. 051 4198 653

Bologna – Milano – Venezia