Il PRINCIPIO DI SVILUPPO SOSTENIBILE: Diritto dell’Ambiente
Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto ambientale.
Il «principio dello sviluppo sostenibile» deriva dal diritto internazionale dell’ambiente ed è stato largamente utilizzato:
– sia nei documenti programmatici adottati a livello internazionale (come nell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e nei relativi «Sustainable Development Goal» del 2015)
– sia nel contesto di numerosi trattati internazionali.
La definizione tradizionalmente utilizzata a livello internazionale per «sviluppo sostenibile» deriva dal «Rapporto Brundtland» del 1987, secondo il quale lo sviluppo sostenibile è quello in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le abilità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni.
Nella definizione sono presenti due concetti basilari:
1) L’esplicito concetto dei bisogni, in base al quale viene riconosciuto il diritto di ogni Stato sovrano di soddisfare le sue esigenze nazionali in relazione alle proprie politiche ambientali e di sviluppo.
2 ) L’implicito concetto dei limiti in base al quale le esigenze della generazione presente possono essere soddisfatte soltanto nel rispetto di quelle delle generazioni future senza quindi depauperare lo stock di risorse che dovrà essere lasciato intatto nel tempo .
In dottrina si è largamente dibattuto sulla questione della qualificazione giuridica dello sviluppo sostenibile come principio giuridicamente rilevante o come mero obiettivo programmatico.
La dottrina largamente maggioritaria sembra oramai propensa a riconoscere al principio una certa rilevanza giuridica, per lo meno come norma di soft law.
Nel contesto normativo europeo lo sviluppo sostenibile sembra costituire un obiettivo di lungo termine della politica ambientale europea, che lascia alle intuizioni dell’Unione ampio potere discrezionale.
Da valorizzare il collegamento che pone l’art. 11 del TFUE tra il principio di integrazione ed il principio dello sviluppo sostenibile: il rispetto dell’obbligo di integrazione potrà essere valutato anche attraverso il contributo delle politiche e delle azioni dell’Unione al raggiungimento dello sviluppo sostenibile.
La normativa che ha introdotto nel nostro ordinamento lo sviluppo sostenibile è l’art.3-quater del d.lgs. 152/06.
Questo articolo si configura come un vero e proprio principio per l’attività della Pubblica Amministrazione in quanto questa «deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile» (comma 2° dell’art. 3 quater del d.lgs. 152/06).
Il rispetto di questo principio non implica un raffronto con un parametro che non può essere superato, ma costituisce un obiettivo rispetto al quale le politiche pubbliche devono apparire in armonia. Obiettivo da conseguire anche con misure e azioni attive o con un «contenimento» dei vincoli.
Il principio ha anche una ricaduta sul principio della libertà dei privati in quanto, il comma 1° prescrive che «ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente Codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile».
Non sembra però fondare nuovi doveri, ma vale ad integrare la disciplina posta dal codice con riferimento a fattispecie specifiche.
Ad esempio, in materia di danno ambientale ben potrebbe rilevare in ordine alla definizione del contenuto dell’ordinanza assunta dall’autorità amministrativa quando il responsabile di un danno ambientale non abbia attivato le procedure di ripristino (art. 313 del d.lgs. 152/06), ovvero dei comportamenti che deve porre in essere l’operatore interessato quando vi è una minaccia imminente che si verifiche un danno ambientale (art. 304 del d.lgs. 152/06).

