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RSPP – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E IL (SSP): Funzione, Responsabilità, Obbligo

( RSPP ) Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il servizio (SPP): funzioni, responsabilità e obbligo

 

Il SPP Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi è una importante figura del sistema introdotta con il recepimento della Direttiva comunitaria. La struttura è diretta dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

L’RSPP è persona in possesso di specifiche capacità e competenze, designato dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio stesso.

La nomina dell’RSPP è un obbligo del datore di lavoro, NON delegabile.

Il servizio SSP è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni ed interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

La particolare rilevanza della funzione del SPP è dovuta al fatto che introduce nell’organizzazione aziendale competenze tecniche e scientifiche di fondamentale importanza ai fini di una corretta gestione del rischio.

Il servizio SSP coopera con il datore di lavoro e trasmettendogli competenze specialistiche anche al fine di elaborare il DVR Documento Valutazione Rischi.

L’esperienza dimostra come nell’ambito delle attività più difficili e rischiose è proprio l’aggiornamento delle conoscenze e delle tecnologie che può evitare eventi drammatici, in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il modello di organizzazione dovrebbe, quindi, avere una continua interazione tra le figure aziendali di vertice e il servizio.

L’art. 33 del d.lgs. 81/2008 descrive ampiamente i compiti del servizio: individuare i fattori di rischio, valutare i rischi, definire le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro anche in base a delle specificità dell’organizzazione aziendale, elaborare le misure preventive e protettive anche ai fini della redazione del DVR, proporre l’informazione, partecipare ai programmi per la formazione e alle consultazioni sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, fornire le dovute informazioni ai lavoratori ai sensi dell’art. 36.

Il SPP può essere costituito come organismo interno all’azienda, o può essere affidato ad entità esterne (art.31, comma 1°).

Nelle organizzazioni di maggiori dimensioni o che gestiscono rischi rilevanti, indicate all’art.31 comma 6°, il SPP deve essere costituito all’interno dell’azienda.

Il SPP svolge, assieme al medico competente, un importante ruolo di Collaborazione con il datore di lavoro.

Questa è figura una figura delicata con funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di potere decisionale. Tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze in una sorta di lavoro di gruppo.

Il SPP ed il suo responsabile ( RSPP) svolgono quindi un importante ruolo di cooperazione e consulenza che pone interrogativi in ordine alla possibilità di imputare eventi avversi a queste figure.

L’assenza di autonomi poteri gestori in capo al RSPP, non vale ad escludere la sua responsabilità quando la

violazione dei suoi obblighi si riverbera proprio sulle decisioni assunte da chi riveste effettivamente poteri gestori.

Ultimamente si è consolidato un orientamento giurisprudenziale che attribuisce alla figura dell’RSPP uno specifico ruolo di garante nella materia prevenzionistica sulla base dell’obbligo giuridico che la legge gli affida e che è quello di adempiere diligentemente all’incarico, collaborando con il datore di Lavoro, individuando correttamente i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche.

In relazione a questi suoi compiti può essere chiamato a rispondere quale garante degli eventi che si verificano per effetto della violazione dei suoi doveri (da ultime vedi Cass.pen., Sez.IV, 22.7.2021, n. 28468 e Cass.pen., Sez,IV, 15.9.2021, n. 33980).

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